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Ddl Sicurezza alla Camera con novità. Ricadute sulle farmacie da valutare

14 Maggio 2020

Approda all’aula di Montecitorio con alcune novità d’interesse per i farmacisti il ddl Sicurezza, il disegno di legge che punta a tutelare i professionisti della sanità dalle aggressioni sul luogo di lavoro. Varato dal governo nell’agosto 2018 e approvato dal Senato nel settembre 2019, il testo arriva a Montecitorio dopo avere subito importanti modifiche nelle commissioni. Anche se restano interamente confermate le norme chiave, a partire dalla disposizione (ora all’articolo 5) che aggiunge alle circostanze aggravanti comuni del Codice penale «l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell’esercizio delle loro funzioni». Nel caso dei farmacisti, la norma promette effetti soprattutto nell’evenienza di rapine o aggressioni in farmacia, perché l’aggravante accresce la probabilità di condanne più pesanti per l’accusato.

All’articolo 4 una delle novità di cui si diceva: la disposizione, infatti, aggrava le pene previste in caso di lesioni gravi o gravissime ai danni degli «esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle loro funzioni»: da 4 a 10 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le gravissime.

Andrà capito meglio, invece, il senso delle disposizioni dettate dall’articolo 8, che obbliga «le strutture» presso le quali operano i sanitari «di prevedere, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento». Difficile, dal testo, dedurre se la norma riguarda anche le farmacie e in quale misura possano soddisfare la disposizione i protocolli firmati da diverse associazioni provinciali dei titolari sulla base del documento sottoscritto a livello nazionale nel 2016 da Federfarma e ministero dell’Interno.

Novità, infine, anche all’articolo 7, che obbliga aziende sanitarie e pubbliche amministrazioni a «costituirsi parte civile nei processi per aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni». Anche in questo caso andranno capite le ricadute per le farmacie e i farmacisti vittime di rapine, anche se l’obbligo introdotto dalla disposizione «non è corredato di sanzione per le ipotesi di mancata costituzione in giudizio».