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Decreto Rilancio, tra gli emendamenti Fondo da 50 mln per sostenere le rurali

13 Giugno 2020

Torna la proposta di istituire un Fondo nazionale per sostenere le farmacie rurali in difficoltà. Arriva da uno degli emendamenti “segnalati” al ddl di conversione del decreto Rilancio, attualmente all’esame della commissione Bilancio della Camera. La modifica, che introdurrebbe un articolo 31bis al testo in vigore, stanzia 50 milioni all’anno per il triennio 2020-2022, da utilizzare per «l’erogazione di contributi con cui assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali». Le risorse del Fondo, prosegue l’emendamento, sarebbero erogati sulla base di un regolamento di attuazione da emanare entro due mesi dall’entrata in vigore della disposizione, sulla base di criteri che comprendono «popolazione residente nella località in cui opera la farmacia, distanza intercorrente tra la località in cui ha sede e capoluogo di provincia, fatturato complessivo annuale al netto dell’iva, turni di notte effettuati in un anno. Per le risorse, conclude la proposta (31.018, prima firma Gemmato, Fdi), si attingerebbe alle dotazioni assegnate dalla Manovra per il 2019 a reddito e pensioni di cittadinanza.

Tra gli emendamenti al decreto Rilancio “segnalati” alla Camera (cioè raccomandati dai gruppi parlamentari alla commissione, che così evita di passare in esame le oltre diecimila proposte di modifica presentate dai deputati) se ne contano poi tre quasi identici che tornano a spingere sulle Regioni perché privilegino la dpc alla distribuzione diretta. La legge di conversione del decreto Liquidità, approvata a fine maggio, aveva già fatto qualcosa con l’emendamento (sempre a prima firma Gemmato) che dava alle Regioni la facoltà di ricorrere alla distribuzione per conto in luogo della diretta per l’intera fase dell’emergenza epidemica.

Evidentemente, però, la sola possibilità non è stata ritenuta sufficiente perché questi nuovi emendamenti (8.1 prima firma Trizzino, M5S; 8.2 Gemmato, FdI; 8.3 Mandelli, Fi) ripropongono la stessa disposizione ma con indicazioni nettamente più vincolanti per servizi sanitari e Asl: «A far data dal 1° ottobre 2020» è il testo comune «le Regioni provvedono a distribuire, nell’ambito dei tetti della spesa farmaceutica programmata, i medicinali ordinariamente distribuiti in diretta secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali sulla dpc stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie», compresi i farmaci per trattamenti in regime domiciliare.

Tra gli altri emendamenti “segnalati” di qualche interesse per i farmacisti, infine, vale la pena citare il 16.06 (Gelmini, Fi), che annovera tra le vittime del dovere «i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 che nel corso dello stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell’attività prestata, un’invalidità permanente o una patologia alla quale è conseguito il decesso come concausa del contagio». E il 262.05 (Tasso, gruppo misto) che sospende fino al 31 dicembre «le procedure per l’espletamento dell’esame di stato per l’esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo, rendendo pertanto abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post lauream a opera delle Università pubbliche e private».