Dopo un iter lungo quasi un decennio, la Francia aggiorna le regole etiche della professione farmaceutica. Ieri, infatti, è uscito sulla Gazzetta ufficiale il nuovo codice deontologico dell’Ordine nazionale dei farmacisti francesi, in vigore già da oggi in sostituzione del precedente che risaliva al 1995. Il lavoro di revisione, avviato nel 2016 e concluso senza modifiche dopo l’esame della Commissione europea, punta ad adattare il quadro deontologico ai cambiamenti intervenuti nell’esercizio professionale, dall’evoluzione dei servizi alla diffusione del digitale, mantenendo però al centro i principi tradizionali della professione.
Secondo il Consiglio nazionale dell’Ordine dei farmacisti (Cnop), si tratta di un codice «modernizzato e meglio strutturato», che tiene conto delle nuove modalità di esercizio dell’attività «pur riaffermando i principi fondamentali della professione: indipendenza, responsabilità e attenzione ai bisogni dei pazienti». Tra le innovazioni più rilevanti figurano le nuove regole sulla comunicazione e sulla pubblicità, aggiornate per includere l’uso dei canali digitali, dai siti Internet delle farmacie ai social network.
Il nuovo codice chiarisce in particolare la distinzione tra informazione e pubblicità, un passaggio considerato cruciale per delimitare ciò che è consentito nella comunicazione al pubblico. L’informazione è costituita da «qualsiasi messaggio, dato o notizia fornita nell’ambito dell’esercizio professionale e che non abbia carattere pubblicitario», mentre la pubblicità è «qualsiasi procedura con cui il farmacista promuove presso il pubblico, a fini commerciali, la propria attività, la struttura o i prodotti messi in vendita». La differenza non è solo formale, perché la normativa richiede che, nelle comunicazioni rivolte al pubblico, i farmacisti riservino una quota prevalente ai messaggi di salute pubblica.
«Ciò che conta non è tanto il supporto utilizzato, quanto il contenuto del messaggio», ha spiegato la presidente del Cnop, Carine Wolf-Thal, al Quotidien du pharmacien. Il codice stabilisce che la comunicazione può avvenire «su qualsiasi supporto», compresi Internet e i social media, ma con alcune limitazioni per i prodotti rientranti nel monopolio farmaceutico: non sono consentiti invii massivi di informazioni promozionali o tariffarie, né iniziative di animazione o formazione organizzate in farmacia con finalità commerciali, né sistemi di fidelizzazione della clientela. Restrizioni che invece non si applicano ai prodotti fuori dal monopolio.
Il testo chiarisce anche che il farmacista può comunicare liberamente i propri servizi sanitari, anche al di fuori della farmacia, purché si tratti di informazione rivolta al pubblico e finalizzata a valorizzare il ruolo sanitario della professione. «Quando si tratta di informazione, soprattutto se rivolta al grande pubblico e per spiegare l’interesse delle missioni di salute pubblica, allora sì, è autorizzata», ha precisato Wolf-Thal, ricordando che restano validi i principi tradizionali di «tact et mesure», cioè misura e prudenza nella comunicazione.
Un’altra parte significativa del nuovo codice riguarda il rafforzamento del principio di indipendenza professionale. Il testo dedica almeno cinque articoli a questo tema, segno della crescente attenzione verso i rischi di interferenze economiche o finanziarie. Tra le disposizioni più esplicite figura il divieto per il farmacista di «alienare in qualsiasi modo la propria indipendenza professionale» o di compromettere quella di un collega che operi sotto la sua responsabilità. Secondo l’Ordine, queste norme rappresentano una prima risposta alle preoccupazioni legate alla crescente finanziarizzazione del settore, in attesa di ulteriori strumenti legislativi che possano rafforzare i poteri di controllo sui contratti delle società di esercizio professionale.
Il nuovo codice introduce inoltre un capitolo dedicato alla gestione delle situazioni di violenza o vulnerabilità che possano emergere in farmacia. In tali circostanze il farmacista «ha l’obbligo di agire con ogni mezzo», scegliendo in coscienza, in base alle circostanze, le modalità più appropriate per proteggere la vittima. Il testo ricorda anche il dovere di segnalazione alle autorità competenti. Come osserva la presidente dell’Ordine, l’obiettivo è rendere esplicito nel codice un principio già presente nella legislazione sanitaria: «Anche se la segnalazione delle situazioni di violenza o vulnerabilità è già prevista dalla legge, ci sembrava importante sottolinearla anche nel codice deontologico». La scelta risponde anche a un indirizzo del ministero della Salute francese, che ha invitato tutte le professioni sanitarie a integrare nei propri codici il ruolo di orientamento e protezione delle persone vulnerabili.
Per accompagnare i farmacisti nell’applicazione delle nuove regole, l’Ordine sta preparando una versione commentata del testo e una serie di raccomandazioni operative, in particolare sui temi più sensibili come la comunicazione e la pubblicità. L’obiettivo è chiarire in modo pratico ciò che è consentito e ciò che non lo è, in un contesto professionale che negli ultimi trent’anni è profondamente cambiato e che richiede oggi strumenti deontologici aggiornati alle nuove modalità di esercizio della professione.