Salvo rinvii dovrebbe scattare oggi la prima cernita degli oltre cinquemila emendamenti al ddl Bilancio che maggioranza e opposizione hanno presentato in commissione entro la scadenza di venerdì scorso. Dalla selezione, che saranno gli stessi gruppi a effettuare, dovrebbero spuntare le 400 proposte “segnalate” che andranno poi al vaglio della commissione Bilancio, perché vengano discusse e votate.
Parecchi gli emendamenti sui quali il mondo della farmacia deve appuntare gli occhi per verificare se e quali proseguiranno il cammino. Per esempio i cinque (78.6 Ternullo, Silvestro; 78.7 Musolino, Paita; 78.8 Romeo, Testor, Dreosto; 78.9 Mancini, Satta, Zaffini, Zullo, Leonardi, Russo, Mennuni, Nocco; 78.10 Lorenzin) diretti a circoscrivere gli effetti dell’articolo 78 comma 5, che su tutti i farmaci con prezzo al pubblico superiore a cento euro istituirebbe un tetto di sei euro sulla quota marginale percepita dalle farmacie nell’ambito della nuova remunerazine. I cinque emendamenti, se accolti, limiterebbero la disposizione ai soli farmaci «oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A», cioè riclassificati dalla diretta-dpc alla convenzionata.
Da seguire anche i destini dei quattro emendamenti all’articolo 68 (68.2 Mennuni; 68.3 Gasparri; 68.4 Castellone, Mazzella, Pirro, Damante, Guidolin; 68.5 Paita) che in tema di farmaci dei servizi mirano a imporre l’obbligo dell’accreditamento istituzionale per le farmacie che vogliono offrire le prestazioni di cui al d.lgs 153/2009 in regime convenzionato. Sempre sullo stesso articolo, poi, sono da tenere d’occhio anche i quattro emendamenti (68.6 Camusso, Manca, Zampa, Zambito; 68.7 Gasparri; 68.8 Furlan, Paita; 68.9 Mazzella, Pirro, Damante) che legano la fornitura dei servizi diagnostici in ambito convenzionato alle farmacie in cui si applica il Ccnl di settore (ossia il contratto nazionale dei dipendenti).
Ancora all’articolo 68, vanno seguiti anche gli emendamenti (68.14 Murelli, 68.16 Manca, 68.15 Fregolent e 68.13 Durnwalder) che cercano di recuperare le disposizioni sulle incompatibilità per le società di capitale che non erano riuscite a trovare posto nel ddl Concorrenza: in sostanza, le quattro proposte aprirebbero le catene di farmacia agli investitori istituzionali (ossia i fondi partecipati da Stato, enti pubblici, organismi d’investimento collettivo del risparmio, istituti di previdenza complementare, enti di previdenza obbligatoria, assicurazioni e intermediari bancari o finanziari) che hanno attività nella produzione o informazione del farmaco oppure nell’esercizio della professione medica.
All’articolo 78, invece, vanno tenuti sotto osservazione i due emendamenti (78.20 Zaffini, Mancini, Leonardi, Gelmetti; 78.21 Zullo, Mancini, Nocco) che puntano a chiarire l’applicazione dell’extramargine dello 0,65% introdotto dalla Manovra per il 2025 a favore dei grossisti.
Da citare, infine, l’emendamento 78.0.20 Mazzella, Pirro, Damante, che introduce un credito d’imposta per i distributori farmaceutici, e le tre proposte (78.1 Lotito, Paroli; 78.2 Lotito; 78.3 Murelli, Garavaglia, Bergesio, Minasi, Cantù, Dreosto, Testor) che alzano dallo 0,20 allo 0,50% l’incremento del tetto sulla spesa farmaceutica per acquisti diretti.