Con il voto di ieri alla Camera diventa finalmente legge il ddl Semplificazioni, nel testo già approvato a Palazzo Madama ai primi di ottobre. Il provvedimento merita massima attenzione da parte delle farmacie perché contiene un pacchetto articolato di norme che consolida e amplia il loro ruolo nel Ssn, ma allo stesso tempo introduce nuovi obblighi e responsabilità operative.
Il cuore delle novità è all’articolo 60, dedicato alle «Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia». La norma modifica in profondità il decreto legislativo 153/2009 rafforzando il modello della farmacia dei servizi. In primo luogo viene estesa la distribuzione per conto: non più solo farmaci, ma anche dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. È un passaggio significativo perché riconosce formalmente il ruolo della farmacia come snodo logistico anche per i device, in un contesto di crescente domiciliarizzazione delle cure.
Viene poi superato il limite dell’autocontrollo per le analisi di prima istanza: nella lettera e) dell’articolo 1 del dlgs 153/2009 sono soppresse le parole «rientranti nell’ambito dell’autocontrollo», ampliando così l’offerta di test eseguibili in farmacia.
Sul fronte vaccinale, il ddl riscrive la lettera e-quater prevedendo «la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni». Il campo si allarga quindi a tutti i vaccini previsti dal Pnpv e l’età minima scende a 12 anni. Restano confermati anche i test diagnostici tramite prelievo nasale, salivare o orofaringeo.
Il legislatore introduce inoltre nuovi servizi: i test diagnostici decentrati per il contrasto all’antibiotico-resistenza, i servizi di telemedicina svolti dal farmacista «nei limiti delle proprie competenze professionali», e lo screening per l’epatite C, affidato a personale abilitato. Attenzione però: le prestazioni vaccinali, i test di antibiotico-resistenza, la telemedicina e gli screening Hcv sono espressamente poste «a carico degli utenti»
Importante anche il fronte dell’integrazione con i servizi territoriali: alla lettera f) viene aggiunta la possibilità, per il cittadino, di «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale» direttamente in farmacia (come già accade in Lombardia).
Dal punto di vista organizzativo, la legge consente l’utilizzo di locali separati per l’erogazione dei servizi, vietando però in tali spazi il ritiro delle prescrizioni e qualunque forma di dispensazione o vendita di farmaci e prodotti. Tali locali devono essere autorizzati dall’autorità sanitaria competente e devono ricadere nella circoscrizione farmaceutica della sede. Per renderli riconoscibili è prevista un’insegna dedicata: «Farmacia dei servizi».
L’articolo 61 affronta il tema, cruciale per le farmacie, delle carenze di farmaci. Si modifica l’articolo 34 del dlgs 24 aprile 2006, n. 219, riducendo da quattro a due mesi il termine di preavviso per la comunicazione ad Aifa dell’interruzione – temporanea o definitiva – della commercializzazione di un medicinale. La comunicazione deve essere rinnovata in caso di prolungamento dell’interruzione e deve indicare anche le motivazioni, «anche qualora […] abbiano esclusivamente natura commerciale».
Infine, l’articolo 62 introduce una semplificazione rilevante in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere. Il medico prescrittore potrà indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile «la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi» sulla base del protocollo terapeutico individuale, con la possibilità di sospendere o modificare in ogni momento la ripetibilità per ragioni di appropriatezza. Al momento della dispensazione, il farmacista deve consegnare un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia e svolgere un ruolo attivo nel monitoraggio dell’aderenza terapeutica, segnalando al medico eventuali criticità riscontrate nel paziente. Inoltre, la farmacia convenzionata potrà consegnare il farmaco anche sulla base di documentazione di dimissione ospedaliera, referto di pronto soccorso o altra documentazione analoga rilasciata nei due giorni precedenti, se da questi risulta prescritta o suggerita una specifica terapia farmacologica. Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.