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Farmacia dei servizi, anche il Tar Lombardia boccia il ricorso dei laboratori

24 Dicembre 2025

Anche il Tar della Lombardia promuove le prestazioni di telemedicina nell’ambito della sperimentazione della farmacia dei servizi. Con una sentenza pubblicata ieri, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato da Uap, Anmed e da alcune strutture sanitarie private accreditate contro la delibera con cui, nel maggio 2024, la Regione aveva avviato la sperimentazione dei nuovi servizi erogabili in farmacia, includendo prestazioni come elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio e altri esami strumentali effettuati in modalità di telemedicina.

Il pronunciamento si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato e segue, per impostazione e conclusioni, le argomentazioni sviluppate pochi giorni fa dal Tar Lazio su un contenzioso analogo. Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto infondate le censure mosse dalle associazioni e dai laboratori, confermando la piena legittimità dell’azione regionale e rafforzando un orientamento che assume un rilievo nazionale, alla luce delle numerose sperimentazioni avviate o prorogate in diverse regioni.

Il Tar ha scelto di entrare direttamente nel merito, tralasciando le eccezioni preliminari, e ha ricostruito in modo puntuale il quadro normativo che disciplina la farmacia dei servizi. Una cornice che prende le mosse dal decreto legislativo 153/2009, passa attraverso i decreti ministeriali attuativi del 2010 e le linee di indirizzo approvate in Conferenza Stato-Regioni nel 2019, e arriva alle successive leggi di bilancio che hanno avviato e più volte prorogato la sperimentazione. In questo contesto, sottolinea il collegio, la Regione Lombardia si è limitata a dare attuazione a una disciplina già definita dal legislatore statale, esercitando le proprie competenze di programmazione sanitaria territoriale.

Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la presunta assimilazione tra farmacie e strutture sanitarie accreditate. Secondo i ricorrenti, la delibera lombarda avrebbe consentito alle farmacie di operare come veri e propri ambulatori, senza però essere sottoposte al regime autorizzatorio, ai controlli e ai vincoli previsti dal decreto legislativo 502/1992. Il Tar respinge nettamente questa impostazione, osservando che tra i due modelli esistono «numerose e significative differenze» e che le prestazioni rese nell’ambito della farmacia dei servizi non sono equiparabili alle attività sanitarie proprie delle strutture accreditate.

Richiamando un’ampia giurisprudenza costituzionale e amministrativa, i giudici ricordano come la farmacia sia parte integrante del Servizio sanitario nazionale, svolga un servizio di pubblico interesse e operi sulla base di una convenzione obbligatoria con il Ssn. In questa prospettiva, la farmacia dei servizi rappresenta l’evoluzione di un ruolo già fortemente pubblicistico, orientato alla prossimità e alla tutela della salute. Le prestazioni erogate in farmacia, si legge nella sentenza, si collocano su un piano diverso rispetto a quelle ambulatoriali: si tratta di servizi a forte valenza socio-sanitaria, di supporto e integrazione, che non comprendono attività riservate come diagnosi, prescrizioni o analisi di laboratorio complesse.

Il Tar chiarisce inoltre che la telemedicina in farmacia non sottrae competenze ai laboratori o agli ambulatori, ma si innesta in un modello organizzativo che prevede il coinvolgimento di medici e strutture abilitate per la refertazione. In questo senso, «le farmacie non svolgono attività sanitarie in senso proprio», ma mettono a disposizione dispositivi e un punto di accesso territoriale, favorendo l’aderenza ai percorsi di cura e il decongestionamento delle strutture tradizionali.

Un altro profilo contestato riguardava la remunerazione delle prestazioni, ritenuta dai ricorrenti più favorevole rispetto a quella riconosciuta alle strutture accreditate. Anche su questo aspetto il Tar richiama la diversità oggettiva delle prestazioni e la natura sperimentale del finanziamento, osservando che la differenziazione non è irragionevole e tiene conto degli oneri specifici connessi all’avvio di nuovi servizi in farmacia.

Respinta anche la tesi secondo cui la base normativa della sperimentazione sarebbe venuta meno per il carattere temporaneo delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio 2018. Il collegio ricorda infatti che il legislatore è più volte intervenuto per prorogare ed estendere la sperimentazione, fino a ricomprendere espressamente anche il 2024 e gli anni successivi.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale amministrativo ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità della sperimentazione lombarda. Una decisione che, insieme alla recente sentenza del Tar Lazio, contribuisce a consolidare il quadro giuridico della farmacia dei servizi e a ridurre gli spazi di contenzioso su un modello che le regioni stanno sempre più utilizzando come leva per rafforzare l’assistenza territoriale e la sanità di prossimità.

«Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Tar Lombardia» commenta la presidente di Federfarma regionale, Annarosa Racca «la decisione segue la stessa linea già tracciata da altri Tribunali amministrativi e conferma la piena legittimità della farmacia dei servizi e della telemedicina in farmacia».