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Federfarma, ecco le linee guida per gli Air: no a peggioramenti rispetto all’Acn

30 Aprile 2025

Tempi di pagamento non superiori a quelli fissati dalla nuova Convenzione nazionale; farmaci in dpc limitati a quelli dell’A-Pht; nessun aggravio logistico o remunerativo per i servizi in farmacia, né deroghe peggiorative per superfici, tariffe o tempi di adeguamento. Sono le principali prescrizioni contenute nelle linee guida approvate dal Consiglio nazionale di Federfarma lo scorso 19 marzo e diramate ieri con una circolare a tutte le rappresentanze territoriali. L’obiettivo è fornire un quadro di riferimento vincolante per le trattative che le Unioni regionali condurranno con le Regioni per la definizione degli Accordi integrativi (Air), che dovranno declinare a livello locale l’Accordo collettivo nazionale entrato in vigore il 6 marzo.

La delibera, trasmessa in allegato alla circolare, è stata adottata in applicazione dell’articolo 15, comma 7, dello Statuto federale, che affida al Consiglio nazionale il compito di fissare criteri uniformi per gli accordi territoriali. Nello stesso spirito, il documento ribadisce che nessun AIR potrà essere sottoscritto senza il parere favorevole del Consiglio nazionale, da acquisire preventivamente su tutte le bozze negoziate a livello regionale o provinciale.

I criteri approvati prevedono in primo luogo il divieto di recepire nei futuri Air condizioni peggiorative rispetto a quanto stabilito dalla nuova Convenzione. In particolare:

  • tempi di pagamento e modalità operative: non possono essere fissati termini più lunghi o meccanismi di rimborso più gravosi per le farmacie.
  • distribuzione per conto (dpc): può essere applicata soltanto ai farmaci appartenenti al regime A-Pht, come previsto dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
  • servizi in farmacia: vietato introdurre requisiti più stringenti per quanto riguarda gli aspetti logistici, amministrativi o economici. In particolare andrà imposto il rispetto delle condizioni fissate dall’Acn riguardo alle superfici minime (5 mq per la telemedicina e 9 per le prestazioni infermieristiche e fisioterapiche) e dovranno essere riconosciuti per l’adeguamento strutturale almeno 24 mesi.
  • remunerazione: la tariffa base deve rifarsi al Nomenclatore della specialistica ambulatoriale vigente, con l’aggiunta di una quota regionale e una specifica per le farmacie rurali sussidiate.
  • standard di servizio: devono rifarsi a quelli indicati nell’Allegato 4 dell’Acn.

Le rappresentanze territoriali, ricorda infine la circolare, sono tenute a inviare tempestivamente al Consiglio nazionale le bozze di AIR per l’esame di conformità. Da parte sua, il Consiglio si impegna a esprimere il proprio parere nella prima riunione utile dopo il ricevimento dei testi.