Con l’approvazione definitiva della Legge di bilancio 2026 da parte dell’Aula della Camera il 28 dicembre, dopo il via libera già espresso dal Senato e la fiducia posta dal Governo, la Manovra diventa legge. Per la farmacia e per la filiera del farmaco, il testo concentra gli interventi in alcuni gruppi di commi che toccano tetti di spesa, regole di governo della farmaceutica, farmacia dei servizi e digitalizzazione dei buoni per i prodotti destinati ai celiaci.
Nei commi da 351 a 356 la Manovra interviene sulla farmacia dei servizi, riconoscendo stabilmente le farmacie convenzionate, pubbliche e private, come strutture in grado di erogare prestazioni per il Ssn in integrazione con medici di famiglia e altri professionisti. A sostegno del nuovo assetto viene previsto, dal 2026, un finanziamento vincolato di 50 milioni di euro annui. La definizione operativa delle prestazioni e delle modalità di erogazione viene rimessa a linee guida del Ministero della Salute, con una specifica attenzione alle farmacie delle aree rurali, disagiate o decentrate. La remunerazione non viene fissata in modo uniforme a livello nazionale: sarà demandata alle Regioni, nell’ambito degli Accordi integrativi regionali con le rappresentanze delle farmacie, nel rispetto del limite complessivo del fondo; è inoltre previsto un obbligo di rendicontazione annuale al Ministero sull’utilizzo delle risorse e sui servizi erogati. Entro marzo 2026, infine, è indicato un adeguamento delle procedure legate alla ricetta dematerializzata, con l’obiettivo di semplificare anche i meccanismi di rimborso.
Con i commi da 376 a 380 viene introdotto un meccanismo di revisione annuale del Prontuario terapeutico nazionale: entro il 30 novembre di ogni anno l’Aifa dovrà procedere ad aggiornamento e revisione, valutando i medicinali secondo criteri di efficacia, sicurezza, appropriatezza, accessibilità e rapporto costo-beneficio per il Ssn. In esito alla revisione l’Agenzia potrà mantenere, inserire, riclassificare o escludere farmaci dal prontuario e, quando necessario, attivare rinegoziazioni con le aziende. Le decisioni entreranno in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la possibilità di prevedere fasi transitorie per garantire continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento.
I commi da 381 a 385 riguardano la dematerializzazione dei buoni per l’erogazione dei prodotti senza glutine. Il contributo viene incardinato su un buono digitale utilizzabile su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione di residenza, presso farmacie, parafarmacie, esercizi specializzati e anche punti vendita della Gdo che aderiscano al sistema. Le Regioni e le Province autonome dovranno stipulare convenzioni con gli esercizi interessati; gli elenchi dei convenzionati saranno pubblici e aggiornati con cadenza semestrale sui siti regionali, del Ministero della Salute e del Sistema Tessera sanitaria. Un decreto Salute-Mef definirà nel dettaglio l’operatività; per l’avvio sono previsti 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione annuo dal 2027.
Nel blocco dei commi da 386 a 398 si collocano le principali misure di farmaceutica. La Manovra modifica i tetti di spesa: quello per gli acquisti diretti cresce dello 0,30% e quello per la convenzionata dello 0,05%, con spesa stimata complessiva indicata nell’articolo in 350 milioni e con quota per i gas medicinali invariata. Contestualmente viene ridotto, dal 2026, il Fondo per i farmaci innovativi di 140 milioni di euro annui, con rideterminazione complessiva del fondo a 1,16 miliardi, ripartiti tra farmaci innovativi, innovatività condizionata e antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti entro i rispettivi massimali. Sempre nello stesso pacchetto è prevista l’eliminazione, dal 1° gennaio 2026, di una componente del payback a carico delle aziende, quantificata nell’articolo in circa 166 milioni annui, che verrà coperta con risorse statali.
Ancora nei commi da 386 a 398 trovano spazio disposizioni operative e di governance: per i medicinali in transito dal regime A-Pht alla classe A, quando il prezzo ex Iva supera 100 euro, viene previsto che le quote di remunerazione si applichino come se il prezzo fosse pari a 100 euro. Vengono rafforzati gli strumenti di rinegoziazione dei prezzi per alcuni biotecnologici in prossimità di scadenza, prevedendo anche l’alternativa di uno sconto automatico del 20% in assenza di equivalenti. È inoltre indicato che, dal 2026, viene meno la facoltà di avvalersi della sospensione della riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal Ssn. Sul fronte dei dati, fino al 31 dicembre 2028 Aifa potrà avvalersi, senza nuovi oneri, del Nuovo sistema informativo sanitario per il monitoraggio della spesa per acquisti diretti e per la rilevazione del fatturato, con riscontri mensili e validazione telematica delle aziende titolari di Aic. Per i farmaci non biologici a brevetto scaduto e per i relativi equivalenti vengono poi delineate regole di acquisto tramite accordi-quadro e una ripartizione del fabbisogno su tre operatori (55%-30%-15%) per limitare il rischio di discontinuità delle forniture, oltre a meccanismi di riapertura del confronto concorrenziale all’ingresso degli equivalenti.
Collegato al capitolo innovativi, nei commi 369 e 370 si prevede l’accesso ai fondi nazionali anche per Regioni e Province autonome a statuto speciale, estendendo la platea dei beneficiari.
Infine, per la celiachia oltre alla misura sui buoni digitali, nei commi 797 viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo destinato a futuri interventi normativi su prevenzione, formazione, informazione e cura della malattia celiaca, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.