filiera

Sbiancamento dentale, Mimit e Salute: non si può fare in farmacia con un’estetista

10 Dicembre 2025

Lo sbiancamento dentale non è annoverabile tra le prestazioni che possono essere effettuate dall’estetista e, di conseguenza, le farmacie non lo possono proporre affidandolo a tali figure, anche quando si utilizzino prodotti cosmetici liberamente acquistabili. È il chiarimento fornito in due note distinte da ministero della Salute e ministero delle Imprese e del Made in Italy alla richiesta di chiarimenti inviata dalla Fofi l’11 novembre scorso. Il quesito posto dalla Fofi, in particolare, verteva sulla possibilità che lo sbiancamento dentale rientrasse tra le attività previste per l’estetista dall’articolo 1 della legge 1/1990. Con una nota del 5 novembre scorso, il ministero della Salute ha chiarito che la soluzione del quesito dipende proprio da questa qualificazione giuridica, ritenendo necessario acquisire un parere specifico dal Mimit, competente in materia di regolazione delle attività economiche e professionali

La risposta del Mimit, contenuta in una nota del 19 novembre, è stata esplicita: lo sbiancamento dentale non rientra tra le competenze professionali dell’estetista e non può quindi essere effettuato in farmacia da tale figura. Il ministero motiva la conclusione soffermandosi sulla natura dell’intervento, che pur agendo sulla superficie dei denti non può essere considerato un trattamento limitato alla superficie del corpo umano. I denti, viene precisato, costituiscono un organo interno al cavo orale e, per questa ragione, le attività che li riguardano non sono riconducibili a quelle disciplinate dalla legge sull’estetica.

La posizione è stata accolta con favore dall’Associazione nazionale dentisti italiani, che vi legge una conferma della natura sanitaria dello sbiancamento dentale e della sua riconducibilità all’ambito odontoiatrico. Secondo l’Andi, il passaggio è rilevante anche per chiarire che, prima di qualsiasi trattamento sbiancante, è necessaria una valutazione diagnostica preliminare, seguita dalla scelta del materiale e dalla corretta applicazione e rimozione del prodotto, fasi che presuppongono competenze cliniche specifiche.

Per le farmacie, il parere dei due ministeri contribuisce a delimitare con maggiore precisione i confini tra vendita di prodotti cosmetici e svolgimento di prestazioni. La commercializzazione di prodotti per l’igiene orale e per il mantenimento estetico del sorriso resta distinta dall’esecuzione di trattamenti di sbiancamento, che vengono ricondotti a un atto professionale non assimilabile a una pratica estetica.