Un altro passo verso la semplificazione delle prescrizioni per le terapie croniche. È quanto si profila con lo schema di decreto legge che dovrebbe arrivare già nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri, nel quale si dettano nuove disposizioni sulle cosiddette “ricette rinnovabili”. L’obiettivo dichiarato è snellire ulteriormente l’accesso alle cure per pazienti cronici e persone affette da patologie rare, riducendo incombenze burocratiche per cittadini e medici e, al tempo stesso, assicurando una continuità terapeutica più stabile. A darne anticipazione è Quotidiano Sanità, che ricostruisce i contenuti della bozza e sottolinea come il provvedimento si inserisca nel percorso già avviato con la legge 182/2025 (Semplificazioni 1).
Il cuore delle novità riguarda la prescrizione dei medicinali ripetibili per pazienti cronici. La bozza modifica infatti l’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 347/2001 (poi convertito in legge 405/2001), ritoccando due parametri chiave: quantità massima prescrivibile e durata della validità. In primo luogo, viene raddoppiato il numero massimo di pezzi prescrivibili su singola ricetta, che passerebbe da «sei pezzi» a «12 pezzi». In secondo luogo, viene raddoppiato anche il periodo di validità della prescrizione, con il passaggio da «180 giorni» a «360 giorni».
Si tratta di un intervento che, nelle intenzioni, mira a rendere meno frequente il ricorso al medico per rinnovi ravvicinati, alleggerendo la gestione delle cronicità soprattutto per quei pazienti che seguono schemi terapeutici consolidati e che necessitano di continuità nella disponibilità del farmaco. È un cambio di passo che sposta l’orizzonte della prescrizione fino a un anno solare, pur mantenendo – come vedremo – un argine alla dispensazione “in blocco” per evitare accumuli e possibili sprechi.
Ed è qui che entra in gioco il passaggio più rilevante per la farmacia. La bozza introduce infatti un vincolo operativo esplicito in fase di erogazione: «Al momento della dispensazione, per la prescrizione che ha una validità di 360 giorni, il farmacista consegna periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire novanta giorni di terapia».
In altre parole, la ricetta annuale non si tradurrebbe automaticamente in un ritiro unico di 12 confezioni, ma in una consegna scaglionata su base trimestrale, con una fornitura pari a 90 giorni di trattamento per volta.
La misura, letta dal punto di vista del banco, formalizza un meccanismo che mira a bilanciare due esigenze: da un lato, ridurre gli accessi ripetuti agli ambulatori per il rinnovo delle prescrizioni; dall’altro, limitare il rischio di approvvigionamenti eccessivi, con possibili ricadute su aderenza, appropriatezza e gestione delle giacenze domestiche. Per il farmacista, inoltre, la disposizione definisce in modo netto la logica di erogazione “periodica” e, di fatto, attribuisce alla dispensazione un ruolo ancora più centrale nel garantire regolarità della terapia lungo tutto l’arco dell’anno.
Accanto al capitolo prescrittivo, l’articolo 15 prevede anche una seconda linea d’intervento che non riguarda direttamente la ricetta, ma punta comunque alla continuità terapeutica: l’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto per indicazioni d’uso esclusive, inclusi medicinali per malattie rare e farmaci innovativi, laddove sul mercato sia presente un unico operatore titolare di Aic. In tali casi, la bozza consente alle Regioni di procedere agli acquisti «ai sensi dell’articolo 76» del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), vale a dire attraverso una procedura negoziata in assenza di concorrenza effettiva.
Come ricostruisce Quotidiano Sanità, la logica è quella di offrire uno strumento rapido da attivare “in caso di necessità”, riducendo il rischio di ritardi o interruzioni nelle forniture per terapie essenziali e non sostituibili, che spesso interessano piccoli numeri di pazienti ma con bisogni clinici particolarmente critici. In questa cornice, la disposizione sulla ricetta annuale e quella sugli acquisti regionali disegnano un doppio binario: semplificazione dell’accesso e rafforzamento delle garanzie di disponibilità del farmaco.