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Assicurazione per colpa lieve e grave, Federfarma: collaboratori già coperti

8 Maggio 2025

La copertura assicurativa per la responsabilità civile fornita da Federfarma ai propri associati tutela in caso di colpa lieve e grave non solo i titolari di farmacia ma anche tutti i collaboratori, dipendenti e non. È quanto ricorda la circolare diffusa ieri dal sindacato in seguito a richieste di chiarimenti provenienti dalle rappresentanze territoriali, messe sul chi vive da alcuni articoli di stampa a proposito degli obblighi assicurativi disposti dall’articolo 10 della legge 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli. La norma, come noto, impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie – pubbliche e private – di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi i danni causati da «personale a qualunque titolo operante presso le strutture», compresi i tirocinanti e chi svolge attività di formazione o ricerca.

La legge prevede inoltre che chi esercita una professione sanitaria debba stipulare a proprio carico un’adeguata polizza a copertura della colpa grave. Tuttavia, il decreto 232 del 15 dicembre 2023 del ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito che tale obbligo può essere assolto anche da «polizze collettive per il tramite delle organizzazioni sindacali».

Da qui la precisazione di Federfarma: da anni, il sindacato garantisce una copertura assicurativa collettiva per la responsabilità civile e professionale di tutte le farmacie associate. Il contratto in essere, spiega la circolare, copre esplicitamente il titolare, gli eventuali soci, tutti i collaboratori farmacisti (dipendenti e non), familiari associati in partecipazione, tirocinanti e stagisti, purché iscritti all’Ordine o comunque legittimati all’esercizio della professione.

La polizza, si legge testualmente all’articolo 1, garantisce il risarcimento «per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali», senza distinzione tra colpa lieve e grave. L’appendice del contratto precisa inoltre che il rischio assicurato comprende tutte le attività esercitate in farmacia, «nessuna esclusa né eccettuata», incluse quelle accessorie e complementari.

Perché la copertura assicurativa sia valida, ricorda in conclusione Federfarma, occorre comunque che il farmacista raggiunga almeno il 70% del fabbisogno formativo del triennio 2023-2025. In assenza di tale requisito, dal 1° gennaio 2026 la polizza non avrà più efficacia.