professione

Cassazione, non è illegale far arrivare i farmaci ai clienti tramite negozi vicini

21 Gennaio 2023

Non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione di farmacista il negoziante, che nel proprio esercizio commerciale, consegna ai clienti medicinali con o senza obbligo di ricetta per conto della farmacia vicina. Lo stabilisce la sentenza della Corte di cassazione che il 22 dicembre scorso ha confermato il pronunciamento della Corte di appello di Messina risalente al febbraio dell’anno scorso.

Il caso risale al 2015, quando la farmacista di un comune costiero della provincia messinese e un paio di esercenti della stessa località finiscono sotto accusa perché la farmacia si serve dei negozi vicini per far arrivare farmaci (e altri prodotti) ai suoi clienti.

Nell’aprile 2021 il Tribunale di Messina aveva condannato gli imputati per il reato di cui all’articolo 348 del Codice penale (esercizio abusivo della professione), ma nell’aprile 2022 la Corte di appello ha ribaltato la sentenza con un’assoluzione per insussistenza del fatto. Il Procuratore generale della stessa Corte e le parti civili hanno quindi presentato ricorso ma a dicembre la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di secondo grado.

La Suprema corte, in particolare, osserva che i commercianti «si limitavano a ricevere i farmaci inviati dalla farmacia e a consegnarli ai destinatari senza svolgere alcuna attività di somministrazione diretta o commercio abusivo». I medicinali, spiega infatti la Cassazione, «provenivano dalla farmacia in buste intestate contenenti anche lo scontrino e solo su richiesta del cliente, il quale provvedeva a inviare la ricetta in farmacia, a ritirare l’acquisto e a pagare presso gli esercizi commerciali».

Il fatto che il pagamento avvenisse in negozio, osserva la Cassazione, ha indotto il giudice di primo grado a intravedere nella condotta un’attività di vendita al pubblico di farmaci; si tratta però di una «valutazione erronea», in quanto è «pacifico» che i pagamenti erano destinati alla farmacista. «Quanto al mancato rispetto delle norme sulla conservazione dei farmaci o sul loro trasporto» si legge ancora nella sentenza «la circostanza non risulta accertata ma solo ipotizzata». In sostanza, è evidente «che a compiere le attività tipiche della professione – ricezione ordinativi e ricette, predisposizione, confezionamento del prodotto e emissione dello scontrino fiscale, attestante la vendita – fosse la farmacista e che tali attività avvenissero esclusivamente nei locali della farmacia».

Di conseguenza, alla titolare non può essere contestato né il reato di esercizio abusivo della professione, né quello di cui all’articolo 122 del Tuls, «che prevede un reato proprio e cioè la vendita di medicinali da parte di un farmacista al di fuori della farmacia».