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Legge Lorenzin sugli Ordini, dal Ministero il Regolamento attuativo

26 Luglio 2023

Presidenti, vicepresidenti, segretari e tesorieri degli ordini delle professioni sanitarie e delle loro Federazioni nazionali potranno essere «rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta». È uno dei passaggi principali del Regolamento redatto dal ministero della Salute per l’attuazione della legge 3/2018 sulla sperimentazione clinica e sul riordino delle professioni sanitarie. Il testo, anticipato ieri da Quotidiano Sanità, arriva con cinque anni di ritardo rispetto alla scadenza originaria e deve ancora passare dall’esame delle Regioni per poi essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. In ogni caso, il documento riepiloga e organizza le disposizioni che in materia di funzionamento degli Ordini dettava la 3/2018, voluta dall’allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

In materia di Consiglio direttivo degli ordini, per esempio, viene specificato che il numero dei componenti è sette nel caso gli iscritti non superino il numero di 500, nove fino a 1.500, quindici oltre tale cifra. Ciascun Ordine, inoltre, potrà stabilire se organizzare le votazioni in modalità telematiche, l’avviso di convocazione per le elezioni dev’essere spedito via pec (almeno 20 giorni prima della data) e le procedure di voto devono protrarsi da un minio di due a non più di cinque giorni consecutivi.

Le liste dei candidati, dice ancora il Regolamento, devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all’albo pari ad almeno il totale dei componenti del Consiglio direttivo e devono essere presentate almeno dieci giorni prima del voto. «L’ordine» si legge al comma 10 dell’articolo 5 «non svolge ruoli di rappresentanza sindacale».

Le votazioni, prescrive ancora il Regolamento, si effettuano a maggioranza relativa e a scrutinio segreto e gli iscritti possono esprimere la loro preferenza solo per la lista o anche per uno o più candidati della stessa o di diverse liste, oppure per la candidatura che si presenta singolarmente. Il documento del Ministero, infine, riordina e uniforma le disposizioni relative a procedimenti disciplinar, sanzioni e competenze della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.