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Sospensione no-vax, per Corte Ue irricevibili quesiti del Tribunale di Padova

14 Luglio 2023

È irricevibile – in buona parte per carente argomentazione – la domanda di pronuncia pregiudiziale inviata dal Tribunale di Padova alla Corte di giustizia Ue in relazione al caso di un’infermiera sospesa senza stipendio dall’ospedale perché non vaccinata. Lo scrivono i giudici europei nella sentenza C-76/21, pubblicata ieri, che rimanda al mittente tutte le questioni pregiudiziali sollevate.

La vicenda, come anticipato, riguarda un’infermiera in servizio all’Ospedale universitario di Padova, sospesa senza stipendio nel settembre 2021 per violazione dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4 del decreto legge 44/2021 (considerata l’impossibilità di spostamento ad altre mansioni). Nell’ottobre la professionista aveva proposto ricorso d’urgenza al Tribunale di Padova sostenendo l’incompatibilità della 44/2021 con la Costituzione italiana e con la normativa dell’Unione. Il giudice, a sua volta, aveva rimesso la questione alla Corte Ue, trovando «non irragionevole» chiedersi se le autorizzazioni condizionate concesse dalla Commissione europea ai vaccini covid «possano essere considerate ancora valide, alla luce del fatto che, in più Paesi membri, sono state approvate cure alternative (con anticorpi monoclonali o antivirali) efficaci e “in thesi” meno pericolose per la salute della persona».

Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, di conseguenza, il Tribunale poneva ai giudici europei sette diversi quesiti, a partire dal dubbio se «i vaccini approvati in forma condizionata possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedure giuridiche con finalità cautelativa oppure se, sempre in considerazione della condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione».

Nella sentenza la Corte Ue ha respinto come irricevibili tutte le questioni sollevate. Rispetto al punto più importante, quello riguardante la validità dei vaccini approvati dalla Commissione europea con autorizzazione condizionata, il giudice comunitario fa notare che nella domanda di pronuncia pregiudiziale il Tribnale di Padova «si limita a dare atto della sua valutazione generale secondo la quale non pare irragionevole nutrire dubbi sulla validità di tali autorizzazioni, senza tuttavia approfondire in alcun modo la natura concreta di tali dubbi».

La carenza di argomentazioni, prosegue la Corte, contraddistingue tutte le altre questioni sollevate. Per esempio, «non si comprende in che modo il fatto di mettere in discussione la validità delle autorizzazioni condizionate possa incidere sull’esito della controversia di cui al procedimento principale», perché «il rilascio di siffatte autorizzazioni non ha l’effetto di imporre ai potenziali destinatari dei vaccini un obbligo a farseli somministrare». Riguardo ai dubbi sollevati sul Regolamento 2021/953 (la direttiva sui green pass), «il giudice del rinvio non individua, nel testo delle sue questioni né, più in generale, nella stessa ordinanza di rinvio, le disposizioni di cui chiede l’interpretazione», considerato che il Regolamento «non mira a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dai singoli Stati membri». Perché la Corte Ue possa pronunciarsi, è la bacchettata finale, «deve sussistere un collegamento tra la controversia di cui al procedimento principale e le disposizioni del diritto dell’Unione delle quali si chiede l’interpretazione».