Non è compatibile con il sistema di disposizioni che regolano la vendita al pubblico dei medicinali senza ricetta l’impiego al banco di totem digitali in sostituzione del farmacista. È l’indicazione contenuta nel parere espresso dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del ministero della Salute in risposta a un quesito trasmesso dalla Fofi.
Il caso da cui discende l’intervento ministeriale è quello della parafarmacia Coop del centro commerciale di Peschiera Borromeo, nell’hinterland milanese, dove un paio di anni fa era stato installato un totem con touchscreen per coprire i turni in cui non c’erano farmacisti in servizio; il cliente che aveva bisogno di un farmaco otc digitava sul display il prodotto desiderato e, in remoto, un farmacista Coop autorizzava la vendita (che veniva conclusa in parafarmacia da un addetto non laureato).
L’iniziativa suscitò non poche polemiche e venne sospesa dopo pochi mesi (oggi Coop Lombardia ha affidato tutti i suoi corner al gruppo Più Medical), ora il parere del ministero della Salute conferma le perplessità sollevate all’epoca da Federfarma Milano, che forte di un parere legale aveva segnalato la cosa a Nas e Ats.
L’ordinamento italiano, è in particolare il ragionamento del Ministero, prevede due sole modalità di vendita al dettaglio dei farmaci: quella presso il punto fisico (ossia la farmacia e, per alcune tipologie di medicinali, i corner negli esercizi commerciali autorizzati) e quella online, consentita esclusivamente a farmacie e parafarmacie secondo quanto stabilito dall’articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006. In entrambi i casi, sottolinea il ministero, il ruolo del farmacista resta centrale e non surrogabile.
La vendita in farmacia e parafarmacia deve infatti avvenire, come previsto dall’articolo 122 del Testo unico delle leggi sanitarie e dal decreto-legge 223/2006, «in presenza e con l’assistenza personale e diretta del farmacista» in tutte le fasi della dispensazione, dall’individuazione del medicinale fino alla consegna al cliente. Anche per i farmaci di automedicazione, per i quali è ammesso l’accesso diretto al banco, resta ferma la necessità della presenza del farmacista, che assiste e supervisiona l’intera operazione.
Il Ministero ribadisce dunque che la dispensazione è un atto professionale complesso, che comprende la selezione del medicinale, la verifica dell’integrità del prodotto, il dialogo con il cliente e la consegna finale. In nessuna di queste fasi, si legge nel documento, il farmacista può essere sostituito da un commesso o da altro personale privo della qualifica professionale. Da qui la conclusione che l’utilizzo di un totem, che di fatto esautora il farmacista dal processo di dispensazione, contrasta con la ratio della normativa, orientata a preservare nel punto fisico di vendita il ruolo attivo del professionista.
Nemmeno il richiamo alla vendita a distanza può giustificare soluzioni “ibride”. Le norme che hanno aperto all’e-commerce dei medicinali non soggetti a prescrizione non hanno modificato l’impianto complessivo della disciplina né attenuato il legame tra sito web autorizzato e sede fisica. Anzi, osserva il ministero, il legislatore ha inteso mantenere accessoria ed eventuale la vendita online, garantendo che nel punto fisico il cittadino possa sempre contare sull’assistenza diretta del farmacista.
Nel modello prospettato nel quesito, soprattutto nel caso delle parafarmacie prive di farmacista in sede, il punto vendita rischierebbe di essere ridotto a un semplice luogo di ritiro o a un “dispenser” di prodotti acquistati online. Una configurazione che, conclude il parere, non è equivalente né alla vendita in presenza né a quella a distanza e risulta incompatibile sia con le regole sulla dispensazione sia con quelle che impongono un collegamento effettivo tra esercizio fisico e attività online. Per queste ragioni, l’uso di totem per la vendita di medicinali nei punti fisici non appare conforme alla normativa vigente.