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Servizi, ddl Semplificazioni (nuovo): croce verde anche per locali separati

6 Marzo 2024

Il Governo prepara una nuova lenzuolata di semplificazioni e snellimenti con un disegno di legge che ha già cominciato a circolare in una versione ancora abbozzata (l’ha anticipata ieri Quotidiano Sanità). Nella quale la farmacia – e la farmacia dei servizi in particolare – figura di nuovo tra i protagonisti. A entrambe, infatti, è interamente dedicato l’articolo 29 della bozza, che tratta di dpc, vaccinazioni e dotazioni strutturali per l’erogazione delle prestazioni e riscrive o integra in diversi punti l’articolo 1 del d.lgs 153/2009 sulla farmacia dei servizi.

Per quanto concerne la distribuzione, in particolare, la lettera a del comma 2 viene riscritta sostituendo la «dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci della distribuzione diretta» con la «dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale». Alla lettera e, invece, viene cancellato il requisito dell’autocontrollo riguardo alle prestazioni analitiche di prima istanza che possono essere effettuate in farmacia.

Per quanto riguarda gli screening, dopo la lettera e-quater viene aggiunto un’e-quinquies che autorizza «l’effettuazione, da parte del farmacista, dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto dell’appropriatezza prescrittiva del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta»; nuova anche la lettera e-sexies, che consente «l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali». Alla lettera f, poi, la bozza di ddl aggiunge ai servizi erogabili in farmacia anche la scelta e revoca del medico curante (come già avviene in Lombardia da un paio di anni).

Seguono quattro commi, dal 2 al 5, che recepiscono e standardizzano a livello nazionale i requisiti strutturali per l’offerta dei servizi in farmacia. Il comma 2 autorizza l’utilizzo di «locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia» purché in tali spazi sia «vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti».

Il comma 3 specifica che tali locali devono essere autorizzati dall’amministrazione sanitaria territorialmente competente che «accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie».

Il comma 4 stabilisce che per consentire ai cittadini un’immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali separati, «oltre alla croce verde identificativa della farmacia, venga apposta un’insegna con la denominazione “Farmacia dei servizi” e le indicazioni dei soggetti titolari di farmacia che offrono tali servizi.

Il comma 5, infine, autorizza «due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, a esercitare in comune i servizi sanitari anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2», mediante contratto di rete.