Non è il numero dei residenti, ma la necessità di assicurare la migliore fruizione del servizio nelle diverse aree del territorio comunale che deve orientare la pianificazione delle sedi farmaceutiche. Perché l’interesse economico del singolo titolare resta sempre subordinato all’interesse pubblico. È il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza 5433 del 7 luglio 2026, che ha respinto il ricorso di una farmacia della Riviera romagnola contro le delibere con cui l’amministrazione comunale aveva confermato, nelle revisioni del 2020, 2022 e 2024, la delimitazione delle sedi.
La vicenda riguardava una sede istituita nell’ambito del concorso straordinario del 2012 e assegnata nel 2020. La titolare sosteneva che la delimitazione territoriale fosse irragionevole perché comprendeva un bacino di appena 243 residenti ed era interamente ricompresa all’interno della zona di un’altra sede, con evidenti ricadute sull’equilibrio economico dell’esercizio. Dopo il rigetto del Tar Emilia-Romagna, il contenzioso è approdato davanti ai giudici di Palazzo Spada, che hanno confermato integralmente la decisione di primo grado.
Nella motivazione il Consiglio di Stato richiama anzitutto la particolare natura dei provvedimenti impugnati. Non si trattava infatti dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica o della redazione ex novo della pianta organica, bensì della conferma dell’assetto esistente nell’ambito delle periodiche revisioni biennali. Proprio per questo, osserva la sentenza, chi contesta tali provvedimenti deve dimostrare con particolare rigore l’eventuale illogicità o irragionevolezza delle scelte amministrative, tanto più quando esse riguardano un assetto già consolidato al momento dell’assegnazione della sede.
Il Collegio respinge poi l’impostazione seguita dalla ricorrente, fondata sul confronto tra due sole sedi confinanti. La valutazione dell’amministrazione, ricordano i giudici, «deve riferirsi all’intero territorio comunale, con l’obiettivo di coniugare l’adeguata copertura delle aree isolate o scarsamente abitate con la maggiore accessibilità per la maggioranza degli abitanti». Di conseguenza, il parametro di legittimità non è la comparazione “atomistica” tra due zone farmaceutiche limitrofe, ma il complessivo equilibrio della rete sul territorio.
Da qui il passaggio centrale della decisione, destinato probabilmente a diventare un riferimento per i futuri contenziosi in materia. Il Consiglio di Stato fa propria la valutazione già espressa dal Tar, secondo cui «non ha dunque rilievo il solo fattore del numero di residenti ma quello ben più rilevante dell’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio nelle diverse zone del territorio da individuarsi, risultando l’interesse commerciale della ricorrente recessivo rispetto alle esigenze di interesse pubblico evidenziate negli atti di revisione della pianta organica».
La sentenza aggiunge inoltre che la limitata estensione territoriale della sede contestata non dimostra di per sé l’illegittimità della scelta amministrativa. Al contrario, la sua collocazione contribuiva a una più equilibrata copertura dell’intero territorio comunale e, nel caso specifico, la circostanza che le due sedi insistessero sulla stessa area finiva per garantire una migliore risposta al fabbisogno dell’utenza. I giudici ricordano anche che, trattandosi di un comune a forte vocazione turistica della Riviera romagnola, la popolazione aumenta sensibilmente durante la stagione estiva, rendendo ancora meno significativo il solo dato dei residenti anagrafici.
Infine il Consiglio di Stato giudica irrilevanti gli altri argomenti prospettati dalla ricorrente, come le difficoltà di un eventuale trasferimento della farmacia all’interno della propria zona o il fatto che altre sedi disponessero di succursali estive. Si tratta, osserva la sentenza, di elementi che attengono alla convenienza economica dei singoli esercizi e non alla verifica della logicità e ragionevolezza delle scelte pianificatorie, il cui obiettivo resta quello di assicurare «una efficace ed efficiente distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale». Per queste ragioni il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.