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Fofi aggiorna la deontologia: novità su direttori e presa in carico

9 Maggio 2018

A quasi dieci anni dall’ultima modifica, scatta un nuovo aggiornamento per il codice deontologico dei farmacisti. Un restyling che consente alla professione di accogliere nel perimetro della propria carta etica le novità legislative più recenti, dall’apertura della titolarità al capitale all’e-commerce del farmaco senza ricetta, così come i mutamenti genetici che nel tempo presente stanno interessando la farmacia, sempre più votata a servizi di pharmaceutical care e di gestione dei bisogni assistenziali del territorio. Sono abbondanti le tracce che queste tre tematiche lasciano nel nuovo Codice deontologico, approvato l’altro ieri dal Consiglio nazionale della Fofi assieme alla riconferma dell’esecutivo uscente (con il 96% dei voti). «Il venir meno della riserva della titolarità al professionista» ha spiegato il presidente della Federazione, Andrea Mandelli, nella sua relazione programmatica «ha reso necessaria una più dettagliata articolazione dei principi di autonomia del farmacista nei confronti di considerazioni estranee all’azione secondo scienza e coscienza. Ma la stessa articolazione si è resa necessaria anche in considerazione dell’ampliarsi dell’intervento del farmacista nel processo di cura».

All’ingresso del capitale nella titolarità, in particolare, la Fofi risponde trasferendo i doveri etici che finora erano del titolare al direttore della farmacia, che ora diventa anche “l’occhio” dell’Ordine nella vigilanza dei doveri deontologici. Spetta così al direttore «curare che il distintivo professionale, unitamente al camice bianco, siano prerogativa esclusiva del farmacista», nonché segnalare all’Ordine eventuali inosservanze nel caso in cui «non riescano a far rispettare le disposizioni alla proprietà della farmacia» (articolo 7, comma 4). Stesso discorso per le norme relative a pubblicità e comunicazione: «qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia, hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine» (articolo 23, comma 3).

Ancora più esplicite le indicazioni dell’articolo 24: «Il direttore è responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari». Il direttore, prosegue il nuovo Codice «è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni». Eventuali inosservanze «saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine».

Gli ultimi interventi legislativi in materia di e-commerce (e in particolare il d.lgs 17/2014, che ha autorizzato la vendita a distanza dei farmaci senza obbligo di ricetta) lasciano invece il segno all’articolo 37: se nel Codice precedente era esplicitamente esclusa ogni forma di vendita a distanza, ora invece viene ammessa «la fornitura a distanza dei medicinali senza obbligo di prescrizione tramite Internet o altre reti informatiche, nel rispetto delle specifiche tecniche e normative previste».

Infine, trovano cittadinanza nel Codice le nuove competenze in materia di pharmaceutical care che caratterizzano la farmacia di oggi, sempre più votata al governo clinico del territorio oltre che alla dispensazione del farmaco. Così, tra i doveri del farmacista (articolo 3) rientra anche quello di «assicurare, con diligente professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute». E in tema di farmacovigilanza (articolo 10) ecco spuntare un comma che raccomanda al farmacista di «porre in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l’aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio sanitario nazionale». Se infine il messaggio non fosse chiaro, provvede un articolo interamente nuovo, il 13, a ribadire la linea: «Il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, anche promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente. Il farmacista assicura che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale avvenga nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle Linee guida approvate dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti».