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Delimitazione sedi, CdS conferma: perimetrazione non è più statica

22 Giugno 2022

La «zonizzazione» delle sedi farmaceutiche definita dal Comune non va considerata in termini statici perché non risulterebbe coerente «con il nuovo approccio alla regolazione del servizio farmaceutico che ha ispirato la riforma del 2012»: in altri termini, «l’alleggerimento dell’obbligo dei Comuni di delimitare territorialmente le sedi farmaceutiche comporta necessariamente anche l’ampliamento della possibilità per le nuove sedi di stabilire i propri esercizi in tutto l’ambito assegnato, nel rispetto della distanza di 200 metri ancora prevista». È quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, depositata ieri, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Calabria sulla perimetrazione della sede numero 18 di Crotone.

Il contenzioso discende dal Concorso straordinario del governo Monti: nel marzo 2021 i due farmacisti che hanno vinto la farmacia crotonese chiedono al comune di poter utilizzare per sede un immobile di recente costruzione, collocato in una delle strade che delimitano l’area di riferimento (via Germania). Il Comune respinge la richiesta perché l’edificio «ricade al di fuori della zona di pertinenza» e i due farmacisti si rivolgono al Tar, che dà loro ragione. Tocca allora ai titolari della farmacia che serve la zona contigua impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato, che però ha confermato la decisione di primo grado.

«Non c’è alcun dubbio» scrivono i giudici d’appello «che oggi l’immobile destinato alla farmacia numero 18  sia ubicato in via Germania». Non c’è neanche dubbio sul fatto che sia «la strada in sé a fungere da discrimen, di modo che non assume rilievo la collocazione del singolo civico rispetto alla linea di mezzeria». In base alla giurisprudenza consolidata, infatti, «il principio della mezzeria può ritenersi valido e applicarsi solo nell’ipotesi in cui gli atti comunali abbiano esattamente specificato i numeri civici della via di pertinenza di una sede farmaceutica».

Non va poi dimenticato, continuano i giudici, «che la nuova normativa impone alla pianificazione comunale di fare riferimento non alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione residente e fluttuante». È dunque legittimo «prendere in considerazione una strada nella sua interezza in quanto asse viario di collegamento della popolazione fluttuante ovvero in quanto polo di aggregazione e concentrazione commerciale della domanda degli utenti del servizio farmaceutico, prevedendo per la stessa una programmazione differenziata rispetto ad uno o più quartieri retrostanti caratterizzati da logiche residenziali, produttive o commerciali meritevoli di diversa considerazione».

In altri termini, la visione statica della “zonizzazione” accreditata dalla Farmacia appellante non risulta coerente con il nuovo approccio alla regolazione del servizio farmaceutico che ha ispirato la riforma del 2012: l’alleggerimento dell’obbligo dei comuni di delimitare territorialmente le sedi farmaceutiche comporta, dunque, necessariamente anche l’ampliamento della possibilità per le nuove sedi di stabilire i propri esercizi, nel rispetto della distanza di 200 metri ancora prevista, in tutto l’ambito ad asse assegnato».