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Guanti protettivi, esenzione iva solo se hanno le caratteristiche di dpi

4 Novembre 2020

Il trattamento iva agevolato introdotto dall’articolo 124 del decreto Rilancio non va applicato a tutti guanti in lattice, vinile e nitrile ricompresi nelle voci doganali ex 3926 2000, 4015 1100 e 4015 1900, ma soltanto ai modelli che presentano anche le caratteristiche di dpi o di dispositivo medico. E’ il chiarimento fornito nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello proposto da una società per la vendita all’ingrosso di prodotti di pulizia e igiene della casa.

Come si ricorderà, l’articolo 124 ha indicato un elenco di beni – considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – la cui cessione è esente iva se effettuata entro il prossimo 31 dicembre 2020 e con aliquota iva del 5% dal giorno successivo. La circolare 26/E del 15 ottobre 2020 aveva già fornito chiarimenti sugli articoli di abbigliamento protettivo (in cui rientrano anche i guanti) affermato che a determinare il recinto applicativo è unicamente la “finalità sanitaria” dei beni.

L’agevolazione iva, quindi, è riservata solo ai prodotti che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire non solo la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus, ma anche tutti gli altri lavoratori o utenti soggetti a protocolli di sicurezza. Due, in conclusione, sono i requisiti che i guanti in lattice, in vinile e in nitrile devono avere per beneficiare dell’esenzione (e, da gennaio, dell’aliquota agevolata):

-la classificazione in una delle tre voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900;

-la caratteristica di dpi o di dispositivo medico, del marchio Ce con conformità o al Regolamento 2017/745/Ue (guanti classificati come dispositivo medico) o al Regolamento 2016/425/UE (guanti classificati come dpi).

Agnese D’Amico, DataFarma