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Mmg nelle Case di comunità, ecco che cosa prevede l’intesa con la Sisac

26 Giugno 2026

Obbligo di garantire fino a sei ore settimanali di attività nelle Case di comunità per i medici di medicina generale già titolari di un incarico a ciclo di scelta che non abbiano completato l’impegno orario, programmazione affidata alle Aziende sanitarie e compenso di 38,72 euro lordi per ogni ora di servizio. Sono questi i cardini dell’ipotesi di Accordo collettivo nazionale sottoscritta il 23 giugno da Sisac, Fimmg e Fmt, che traduce in norme operative il ruolo dei medici di famiglia all’interno delle Case di comunità previste dal Pnrr. Un passaggio destinato a interessare anche le farmacie, chiamate sempre più spesso a integrarsi con le nuove reti territoriali e con i servizi erogati nelle strutture di prossimità.

L’intesa modifica l’Accordo collettivo nazionale della medicina generale del 15 gennaio 2026 e definisce le modalità con cui i medici del ruolo unico di assistenza primaria dovranno concorrere all’attuazione dell’investimento 1.1 del Pnrr dedicato alle Case di comunità. Il testo è stato firmato da Sisac, Fimmg e Fmt, mentre Snami e Smi non hanno aderito.

La prima novità riguarda l’articolo 1 dell’Acn, nel quale viene stabilito che i medici del ruolo unico di assistenza primaria operano all’interno delle Case di comunità secondo gli standard organizzativi fissati dal decreto ministeriale 77 del 2022, il provvedimento che ha disegnato la nuova assistenza territoriale del Servizio sanitario nazionale.

Il cuore dell’accordo è però rappresentato dalle modifiche all’articolo 31. I medici con incarico a tempo determinato o indeterminato che svolgono attività oraria continueranno a operare secondo le determinazioni dell’Azienda sanitaria di appartenenza. Per i medici già titolari di un incarico a ciclo di scelta che non abbiano accettato il completamento dell’impegno settimanale viene invece introdotto l’obbligo di svolgere fino a sei ore settimanali nelle Case di comunità. L’attività dovrà essere prestata dal lunedì al venerdì, nella fascia compresa tra le 8 e le 20, presso le sedi individuate dall’Azienda sanitaria.

L’organizzazione del servizio sarà demandata alle Aziende sanitarie. Dopo aver individuato il fabbisogno orario necessario a garantire il funzionamento della struttura e aver assegnato il personale già impegnato in attività oraria, l’Azienda ripartirà le ore residue tra i medici a ciclo di scelta del territorio interessato, con l’obiettivo di assicurare la presenza di almeno un medico del ruolo unico per tutta la fascia oraria 8-20. Il testo lascia comunque spazio a una gestione flessibile: una volta definita la ripartizione, i medici potranno concordare tra loro una diversa articolazione dei turni, purché ne diano preventiva comunicazione al Distretto e sia garantita una presenza continuativa di almeno tre ore.

Le modifiche interessano anche l’articolo 43 dell’Acn, che inserisce tra i compiti del medico lo svolgimento delle ore previste nelle Case di comunità. Viene inoltre precisato che l’attività di continuità assistenziale, sia diurna sia notturna, dovrà svolgersi nelle sedi individuate dall’Azienda sanitaria secondo le nuove disposizioni contrattuali.

Sul piano economico, l’accordo stabilisce un compenso omnicomprensivo di 38,72 euro per ogni ora di attività prestata nelle Case di comunità. Il testo precisa inoltre che la remunerazione delle funzioni introdotte dall’intesa è demandata esclusivamente alla contrattazione nazionale, mentre eventuali integrazioni regionali saranno possibili solo in presenza di ulteriori funzioni specifiche affidate ai medici.

Con questo accordo prende quindi forma uno dei tasselli più rilevanti della riorganizzazione dell’assistenza territoriale prevista dal Pnrr. La sua concreta applicazione dipenderà ora dalla capacità delle Aziende sanitarie di programmare i fabbisogni e organizzare la presenza dei medici nelle Case di comunità.