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Veterinari, pubblicato decreto ministeriale su uso in deroga

22 Maggio 2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, venerdì 21 maggio, il decreto del ministero della Salute datato 14 aprile 2021 sull’uso in deroga di medicinali destinato all’uomo per gli animali da compagnia. Il testo, come si ricorderà, autorizza la prescrizione in deroga da parte del medico veterinario «anche tenendo conto del costo delle cure»: in altri termini, «il medicinale per uso umano potrà essere prescritto sulla base della miglior convenienza economica dell’acquirente, a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario indicato per il trattamento dell’animale in cura».

Rimangono esclusi dalla disposizione «gli antibiotici di importanza critica per la salute umana o non autorizzati per uso veterinario» e i prodotti «inseriti nella lista Aifa dei farmaci temporaneamente carenti», mentre al Ministero spetterà «comunicare periodicamente all’Agenzia del farmaco tipologia e quantità dei medicinali a uso umano indicati nelle prescrizioni veterinarie».

Il decreto, comunque, elenca in un allegato i casi nei quali il medico veterinario può optare per la prescrizione in deroga:

  1. Nel caso in cui l’uso del medicinale veterinario comporta rischi o controindicazioni, per quel singolo caso clinico, a causa delle particolari condizioni di salute dell’animale ovvero della sensibilità nota a un particolare principio attivo.
  2. Nel caso in cui dopo il trattamento con un medicinale veterinario autorizzato persiste nell’animale la patologia per la quale è stato somministrato il medicinale veterinario e il medico veterinario, per quel singolo caso clinico, valuta che non esiste un trattamento autorizzato in veterinaria, di efficacia terapeutica ritenuta superiore.
  3. Nel caso in cui un medicinale veterinario sia autorizzato solo in associazione con altri principi attivi, che potrebbero, in condizioni particolari di salute di un animale, risultare inutili o addirittura peggiorare la malattia.
  4. Nel caso in cui, sulla base di giustificate evidenze scientifiche, risulta necessario un protocollo terapeutico che prevede l’associazione di più principi attivi, alcuni dei quali autorizzati esclusivamente per uso umano.
  5. Nel caso in cui un medicinale veterinario contenga ingredienti (es. farine animali) nocivi a una data specie animale (es. erbivori) oppure contenga ingredienti che potrebbero nuocere all’animale in cura per sensibilità nota al medesimo.
  6. Nel caso in cui, sulla base del risultato del test di sensibilità antimicrobica, sia accertata l’assenza di medicinali veterinari contenenti sostanze antibiotiche efficaci nei confronti del batterio responsabile dell’infezione. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di medicinali a uso umano contenenti sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana o sostanze antibiotiche non autorizzate come medicinale veterinario.