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Il Tar: inammissibile il ricorso di Federfarma e Fofi su zonizzazione Palermo

29 Giugno 2023

Nel processo amministrativo, l’intervento in giudizio di associazioni che rappresentano interessi collettivi è legittima soltanto se la questione dibattuta attiene al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e l’interesse tutelato sia comune a tutti gli associati e non solo a una parte. È quanto ricorda il Tar Sicilia nella sentenza (pubblicata il 22 giugno) che dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a Federfarma, all’Utifarma e alla Fofi nel ricorso presentato dalle due organizzazioni sindacali contro la delibera del comune di Palermo del 13 dicembre 2017 sulla «distribuzione delle sedi farmaceutiche nel territorio comunale».

La disposizione di giunta, in sintesi, affidava «l’individuazione delle sedi farmaceutiche non già allo strumento della perimetrazione delle singole zone ma alla suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni o macro-aree», all’interno delle quali le farmacie sarebbero state libere di spostarsi. Contro la delibera avevano presentato ricorso Federfarma nazionale e Federfarma Palermo (Utifarma), con la tesi che il nuovo criterio «sarebbe stato di ostacolo alla diffusione capillare del servizio e, quindi, alla migliore accessibilità da parte della popolazione». Con intervento «ad adiuvandum», la Fofi si era poi costituita in giudizio nel maggio 2018, schierandosi dalla parte dei ricorrenti.

Nella sentenza pubblicata la settimana scorsa, tuttavia, il Tar siciliano ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva da parte delle tre associazioni: nel caso in esame, infatti, «non è dato ravvisare in capo alle associazioni di farmacisti ricorrenti un interesse riferibile in termini unitari e omogenei alla categoria professionale rappresentata». Da un lato, infatti, «la equa e capillare distribuzionale sul territorio comunale degli esercizi farmaceutici risponde a un interesse dell’utenza, di cui le associazioni professionali coinvlte non possono naturalmente rivendicare la rappresentanza». Dall’altro, l’interesse economico alla conservazione del bacino di utenza «non sussiste in termini omogenei in capo all’intera categoria professionale, giacché tale interesse riguarda specialmente i farmacisti già operanti sul territorio (interessati a precludere l’ingresso al mercato del farmaco di potenziali concorrenti) e non anche quelli che devono ancora insediarsi».

Il ricorso, di conseguenza, è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva delle due Federfarma e della Fofi, ma anche per difetto di interesse: la delibera impugnata, infatti, non è mai stata davvero applicata nelle revisioni della Pianta organica comunale che si sono susseguite negli anni successivi, dunque non c’è mai stata lesione «della sfera giuridica dei destinatari».

Le due associazioni sindacali e la Federazione degli ordini sono state condannate a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 7.500 euro ed equamente ripartite tra Comune, Regione e Asl provinciale.