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Rev, il Ministero: ecco che cosa devono fare veterinari e farmacisti se il sistema non funziona

30 Aprile 2019

In caso di difficoltà operative, i medici veterinari e i farmacisti possono fare ancora ricorso alla ricetta cartacea nelle modalità previste dal Manuale operativo del ministero della Salute. Lo ricorda lo stesso dicastero in una nota diffusa venerdì scorso in seguito alle segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute alla Direzione generale Sanità animale e farmaci veterinari. La raccomandazione che la circolare invia agli operatori, in sostanza, è quella di fare riferimento al paragrafo 6.16 del Manuale, dove vengono dettate le «modalità di utilizzo del sistema informativo in caso di emergenze».

Due, in particolare, i casi contemplati dal testo. Nel caso in cui il veterinario sia riuscito a emettere la ricetta elettronica (rev) ma il farmacista non sia in condizione di spedirla, è sufficiente che paziente o medico facciano arrivare a quest’ultimo una copia della prescrizione, tramite stampa su carta o in versione pdf o jpg, spedita via mail, fax o anche foto. Il farmacista rileverà numero di ricetta, Pin, data di dispensazione, Aic dei farmaci e numero delle confezioni dispensate, compresi i codici di lotto e scadenza; una volta tornato disponibile il sistema, il farmacista registrerà sulla piattaforma i dati precedentemente rilevati.

Nel caso invece in cui il veterinario non sia in grado di emettere la ricetta elettronica, potrà allora ripiegare sulla prescrizione cartacea, firmata e timbrata con recapito telefonico. Se il farmacista è in grado di spedirla tramite sistema informativo, dovrà riportare nella maschera di inserimento numero iscrizione albo o codice fiscale del medico, identificativo fiscale del proprietario, codice dell’azienda zootecnica (solo nel caso di ricetta per animali Dpa), data di emissione della ricetta, Aic del farmaco (oppure descrizione del galenico, quantità dispensata, numero di lotto e data di scadenza), numero delle confezioni dispensate, lotto e scadenza.

Se invece il farmacista non è in condizione di spedire la ricetta cartacea per via digitale, annoterà Aic dei farmaci dispensati, numero delle confezioni dispensate, lotto e scadenza (oppure, se il prodotto è un galenico, descrizione, quantità dispensata, numero di lotto e data di scadenza). Una volta tornato disponibile il sistema, il farmacista registrerà la dispensazione del medicinale prescritto tramite ricetta cartacea.

Intanto in Lombardia il Siss è stato già aggiornato in modo da operare come Sar per la ricetta elettronica veterinaria; adeguamenti in corso anche per i più diffusi gestionali delle farmacie, grazie ai quali la spedizione della rev dovrebbe diventare sempre più agevole.