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Indennità rurali, poche Regioni hanno legiferato. E spuntano problemi sui punteggi

11 Giugno 2026

Sono ancora poche le Regioni che, al momento, hanno già recepito le nuove disposizioni della Convenzione sull’indennità di residenza per le farmacie rurali (all’articolo 17) e definito importi e modalità di erogazione. È la sintesi del prospetto mostrato l’altro ieri all’assemblea nazionale del Sunifar per tirare il primo bilancio di una delle novità più importanti dell’Acn 2025.

Come noto, l’accordo nazionale ha rivisto radicalmente le norme convenzionali sull’indennità di residenza: innanzitutto, il contributo non spetta più alle sole sussidiate (comuni fino a tremila abitanti) ma a tutte le rurali (5mila abitanti); secondo, l’ammontare dell’indennità viene calcolato sulla base di quattro indicatori – fatturato ai fini Iva, popolazione residente, distanza dal capoluogo e turni effettuati in un anno, più maggiorazioni o riduzioni elencate da una dettagliata casistica – ognuno dei quali dà diritto a un certo numero di punti, che sommati definiscono l’entità del contributo.

Il prospetto mostrato all’assemblea riporta le disposizioni adottate da sette Regioni e le scelte che le contraddistinguono non invitano all’ottimismo: in una, l’Umbria, si è preferito confermare per il 2026 la precedente disciplina regionale, rinviando quindi al prossimo anno il recepimento delle norme convenzionali (come ha fatto anche la Basilicata, di cui tuttavia non c’è traccia nel prospetto di Federfarma). In altre tre (Toscana, Liguria e Veneto) si è deciso di assegnare a ogni punto un quoziente di 4,39 euro, con il risultato che le farmacie che conseguiranno 100 punti riceveranno un’indennità annuale di 439 euro. Decisamente più “ricco”, invece, il contributo quantificato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, pari a 13mila euro per le rurali che ottengono il punteggio massimo (100 punti, come detto)

Poi ci sono le scelte di dettaglio: per semplificare le procedure di pagamento, l’Emilia Romagna ha definito tre fasce di punteggio e relative indennità (500 euro per le farmacie con più di 70 punti, 250 euro per le rurali che conseguono da 31 a 70 punti, 50 euro per le altre). In Veneto, invece, sono state definite norme di dettaglio per le farmacie che conseguono più di cento o meno di 4 punti: nel primo caso vengono assegnati 4,39 euro per ogni punto aggiuntivo, le farmacie rurali che invece rimangono sotto i quattro punti non ricevono alcuna indennità.

Serviranno approfondimenti: nelle circolari emanate finora, Federfarma ha sempre sostenuto che il sistema a griglie definito dall’articolo 17 assegna alle farmacie da un minimo di 4 a un massimo di 100 punti; la normativa adottata dalla Regione Veneto, invece, lascia pensare che la casistica possa essere anche più ampia. E lascia anche aperto qualche dilemma: le farmacie che rimangono sotto i 4 punti, mantengono la qualifica di rurale anche se non ricevono alcuna indennità? E come si modifica la definizione di rurale sussidiata?