filiera

Pianta organica, il Tar Lazio: non sempre i confini sono rigidi

22 Aprile 2021

«La giurisprudenza comunitaria considera compatibili con il diritto europeo le norme che assoggettano le sedi farmaceutiche a una pianificazione geografica soltanto se la finalità è quella di assicurare la copertura omogenea del territorio e far arrivare il servizio anche alle zone rurali o svantaggiate». Di conseguenza, quando «tali obiettivi non sono a rischio, non sono ritenute giustificate neppure le misure restrittive della concorrenza o le interpretazioni “rigide” della pianta organica». E’ il principio sostenuto dal Tar Lazio nella sentenza pubblicata il 16 aprile scorso, che respinge il ricorso presentato da una farmacista titolare contro l’autorizzazione comunale per l’apertura di una nuova sede farmaceutica.

La vicenda risale al novembre 2019, quando il Municipio di Guidonia Montecelio (Roma) approva il decreto per l’apertura della 22a farmacia: il nuovo esercizio, istituito in seguito al concorso straordinario, si affaccia su una delle vie che nella delibera istitutiva del 2012 perimetravano l’ambito di pertinenza; la stessa via, però, rappresenta anche il confine di un’altra sede preesistente (la numero 12), da cui il ricorso della farmacista titolare di quest’ultima: la nuova farmacia, infatti, sorge sul lato della strada pertinente al suo ambito, quando invece avrebbe dovuto essere collocata sul lato opposto (con la linea di mezzeria quale confine tra le due sedi).

Per la ricorrente, all’origine dell’illegittima ubicazione ci sarebbe l’indeterminatezza con cui la delibera comunale del 2012 perimetrava la nuova sede, senza indicazioni precise sulla linea di demarcazione tra le due zone che imponessero l’ubicazione della nuova farmacia sul lato opposto della via. Di avviso opposto i giudici del Tar laziale: a seguito del decreto legge 1/2012, osservano nella sentenza, «le categorie della “pianta organica”e della “sede farmaceutica” sono state sostituite dalla nuova definizione di “zona territoriale”», che non richiede più «l’indicazione dei precisi confini, essendo sufficiente anche la sola indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia (Tar Veneto, Sezione III, 397/2016)».

Di conseguenza, «la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall’entità della popolazione interessata, poiché se è vero che l’aumento delle farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è altresì vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio dell’equa distribuzione sul territorio (Consiglio di Stato, Sezione III, 4391/2014). Non solo: «Sul piano terminologico» osserva il Tar Lazio «attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di “zona”, sostituita sempre più spesso dal concetto di “ambito di pertinenza” inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire, sempre individuata “in forma semplificata” (Consiglio di Stato, Sezione III, 613/2018)».

Lo snellimento della procedura per la delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche, dunque, «comporta necessariamente l’ampliamento della possibilità per le nuove sedi di stabilire i propri esercizi in tutto l’ambito assegnato», senza alcuna ulteriore limitazione tranne «la distanza dei 200 metri ancora prevista». Perde quindi di significato il concetto di linea di mezzeria, «per parità di trattamento rispetto alle sedi precedentemente istituite, che altrimenti conserverebbero un’ingiustificata posizione di vantaggio e di “esclusiva”, quindi di tutela dalla concorrenza».