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Tar Friuli: sedi del concorso straordinario soggette a revisione della Pianta

20 Aprile 2018

Le farnacie istituite per il concorso straordinario del 2012 sono soggette alla revisione biennale della Pianta organica e vanno cancellate nel caso in cui risultino in sovrannumero e non siano ancora state assegnate. E’ quanto ribadisce il Tar del Friuli Venezia Giulia nella sentenza del 12 aprile scorso, che respinge il ricorso con cui comune di Cividale del Friuli aveva impugnato il provvedimento regionale di soppressione della quarta sede. Tale farmacia era stata istituita dall’amministrazione municipale con il procedimento straordinario di revisione della pianta organica previsto dal decreto “cresci-Italia” del governo Monti, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2010. Alcuni ricorsi avevano portano la procedura prima davanti al Tar e poi al Consiglio di Stato, ma in entrambi i casi il comune si era visto dare ragione.

Negli anni successivi, tuttavia, la popolazione di Cividale si ridusse e così nel 2015 alcuni farmacisti invitarono il municipio a rivedere la Pianta organica secondo la revisione biennale e, al rifiuto, si rivolsero di nuovo al Tar. Il ricorso venne accolto dal Tribunale l’anno dopo: anche se la sede era stata legittimata da precedenti sentenze della giustizia amministrativa, osservarono i giudici, avrebbe comunque dovuto essere sottoposta alle successive revisioni della Pianta organica, previste per legge al termine di ogni anno pari.

Pochi mesi dopo la Regione decretò lo stralcio della farmacia ma il comune, a sua volta, impugnò il provvedimento davanti al Tar. Nella sentenza dei giorni scorsi con cui il Tribunale respinge il ricorso, i giudici ribadiscono le considerazioni già espresse nel 2016: «l’insorgere dell’obbligo di revisione ordinaria della pianta organica in capo al Comune, in seguito al decorso del termine biennale previsto dalla norma, impone l’esclusione della sede dalla procedura straordinaria di assegnazione, di competenza della Regione». La quale, continua la sentenza, «ha correttamente posto in evidenza che la suddetta sede, pur se legittimamente istituita (e ancora da assegnare, ndr), risultava assoggettata all’obbligo di revisione ordinaria, sicché il suo mantenimento all’interno della pianta organica, spirato il termine biennale, era inevitabilmente subordinato all’accertamento del requisito demografico da parte del Comune». Federfarma era intervenuta in giudizio “ad opponendum”, cioè a sostegno dei ricorrenti.