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Tar Lazio, Commissioni farmaceutiche: se c’è parità l’Asl può decidere, ma deve motivare

22 Ottobre 2026

Se nella contestazione di ricette spedite da una farmacia convenzionata la Commissione farmaceutica aziendale non riesce a esprimere una maggioranza, la decisione finale può spettare al direttore generale ma il provvedimento deve dare conto degli opposti orientamenti e spiegare i motivi per cui si ritiene opportuno di preferire una tesi piuttosto che l’altra.

È il principio affermato dal Tar Lazio nella sentenza 16620/2026 pubblicata ieri, con la quale i giudici della terza sezione quater hanno accolto il ricorso di una farmacia contro l’Asl Roma 3, annullando un addebito di 6.816 euro per ricette ritenute irregolari. La pronuncia riveste particolare rilievo perché rappresenta uno dei primi interventi della giustizia amministrativa sulle nuove disposizioni introdotte dall’Accordo collettivo nazionale (Acn) del 2025 in materia di Commissioni farmaceutiche aziendali. Come si ricorderà, l’articolo 5, comma 1, prevede per le Cfa una composizione paritetica di quattro membri: due farmacisti designati dall’Azienda sanitaria e due titolari o direttori di farmacia privata, di cui uno rurale, indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative. La presidenza spetta a uno dei componenti di parte pubblica, senza voto prevalente in caso di parità. Il comma 6 stabilisce che la Commissione deliberi a maggioranza dei presenti aventi diritto ed esprima comunque un parere all’Azienda.

Il comma 13 disciplina invece il contraddittorio sulle ricette contestate: la farmacia può attivarlo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’addebito e l’Asl deve sottoporre le ricette alla Commissione entro sei mesi dalla richiesta, pena la decadenza della contestazione. La Cfa trasmette quindi gli esiti dell’istruttoria all’Azienda per il provvedimento finale. Il funzionamento è regolato anche dall’allegato 3 dell’Acn, integrabile a livello regionale.

Nel caso esaminato dal Tar, la Commissione dell’Asl Roma 3, riunitasi il 15 gennaio 2026, si era spaccata esattamente a metà: due componenti favorevoli al rimborso delle ricette e due al recupero delle somme. Il direttore generale aveva deciso di procedere all’addebito, limitandosi però a richiamare il verbale e la presunta violazione delle disposizioni nazionali e regionali. Una motivazione giudicata insufficiente dal tribunale, che ha riconosciuto la legittimità del potere decisionale dell’Azienda anche in assenza di maggioranza, ma non la possibilità di esercitarlo senza spiegare le ragioni della scelta.

Il problema della parità è già emerso anche in altre Regioni. L’Emilia-Romagna, per esempio, ha integrato il regolamento delle Cfa prevedendo che, in caso di parità, la Commissione richieda un parere consultivo a un apposito gruppo regionale, per favorire uniformità di valutazione.

La controversia romana nasce dalla dispensazione di Sunosi (solriamfetol), medicinale classificato A-Pht, che secondo l’Asl avrebbe dovuto essere distribuito direttamente dalle strutture pubbliche anziché attraverso il canale convenzionato. La farmacia ricorrente aveva contestato sia la procedura seguita dall’Azienda sia la fondatezza dell’addebito, sostenuta nel giudizio anche da Federfarma.

Su quest’ultimo aspetto il Tar ha accolto il ricorso. I giudici hanno precisato che l’inserimento di un farmaco nel Prontuario della distribuzione diretta (Pht) non esclude di per sé ogni possibilità di erogazione in regime convenzionato ordinario, distinguendo inoltre quest’ultimo dalla distribuzione per conto (Dpc). Soprattutto, hanno rilevato che la circolare regionale del 2021 che disponeva la distribuzione diretta di Sunosi era stata indirizzata esclusivamente alle strutture sanitarie, senza essere comunicata alle farmacie o alle loro organizzazioni. Non poteva dunque essere loro opposta come disposizione conosciuta. A ciò si aggiunge la lesione del legittimo affidamento: per quattro anni l’Asl aveva rimborsato le ricette senza sollevare contestazioni. Anche per queste ragioni il ricorso è stato accolto, con compensazione delle spese di giudizio.