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Farmacisti a partita iva, sentenza: ecco quando diventa lavoro subordinato

23 Settembre 2026

Le farmacie possono utilizzare farmacisti collaboratori con partita iva ma soltanto se all’autonomia del rapporto di lavoro corrisponde un’autonomia effettiva nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività. È il principio ribadito dalla Corte d’Appello di Ancona con la sentenza 231/2026 del 4 giugno scorso, sulla quale Federfarma richiama ora l’attenzione dei titolari con una circolare diffusa ieri: quando il libero professionista viene utilizzato, nei fatti, come un dipendente, il rapporto può essere riqualificato come subordinato, con recupero dei contributi da parte dell’Inps e relative sanzioni.

Il tema acquista rilievo per la crescente diffusione dei farmacisti freelance nelle farmacie italiane, alimentata anche dalle difficoltà di reperimento di collaboratori. Non risultano statistiche nazionali che consentano di quantificare con precisione il fenomeno, ma secondo alcune fonti le partite iva coprirebbero ormai il 20% del fabbisogno professionale.

La vicenda esaminata ad Ancona riguardava una società titolare di farmacia che aveva instaurato contratti di lavoro autonomo con alcune farmaciste. La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la pretesa contributiva dell’Inps perché ha ritenuto che le professioniste fossero in realtà inserite stabilmente nell’organizzazione aziendale e sottoposte, seppure in forma attenuata, al potere direttivo della società. Nel lavoro intellettuale, osservano infatti i giudici, la subordinazione non deve necessariamente manifestarsi nelle forme più rigide tipiche di altre attività.

A pesare è stato l’insieme delle modalità concrete della collaborazione. Le farmaciste autonome svolgevano mansioni sostanzialmente analoghe a quelle delle colleghe dipendenti e si avvicendavano con queste; partecipavano alla copertura degli orari di apertura attraverso lo stesso sistema di turnazione; avevano un monte ore settimanale predeterminato e dovevano comunicare le assenze. Inoltre erano tenute a rispettare le direttive aziendali su prezzi, sconti, offerte e fornitori e ricevevano un compenso periodico determinato secondo criteri fissati dalla società. Mancavano, infine, un investimento proprio e un effettivo rischio imprenditoriale.

La sentenza, dunque, non mette in discussione la possibilità per una farmacia di avvalersi di farmacisti a partita Iva, ma traccia con maggiore nettezza il confine da non superare. Il professionista deve conservare un’autonomia reale: non può essere stabilmente inserito nella normale turnazione come un dipendente, sottostare a un monte ore imposto dall’azienda o risultare semplicemente intercambiabile con il personale subordinato. Vanno valutati con attenzione anche compensi fissati secondo logiche aziendali, direttive sull’organizzazione commerciale e, più in generale, l’assenza di un’autonoma organizzazione dell’attività.

È un orientamento coerente con quello già espresso dalla Cassazione. Nell’ordinanza 1095 del 16 gennaio 2023, ricorda Federfarma, la Suprema Corte aveva indicato tra gli indici di subordinazione il controllo sulla durata giornaliera e complessiva della prestazione, il compenso commisurato alle giornate lavorate, l’assenza di rischio economico, la disponibilità a lavorare nelle fasce orarie richieste dal committente e un oggetto della collaborazione generico, senza una vera obbligazione di risultato.

Nel caso di Ancona la valutazione è stata particolarmente severa: secondo la Corte, la società aveva volutamente simulato rapporti autonomi che erano invece subordinati, configurando una vera e propria evasione contributiva. È quindi la realtà quotidiana del rapporto, e non l’intestazione del contratto o l’apertura della partita Iva, a determinare la natura giuridica della collaborazione.