Contestare le valutazioni scientifiche che durante il covid hanno portato uno Stato ad adottare l’obbligo vaccinale rappresenta un’opinione personale, non una “convinzione” tutelata dal diritto europeo contro le discriminazioni sul lavoro. È il principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 18 giugno, con la quale è stato respinto il ricorso di un ufficiale dell’Esercito italiano sospeso dal servizio nel 2022 per avere rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria prevista per il personale militare.
La vicenda nasce dal ricorso presentato dal militare contro il provvedimento di sospensione disposto in applicazione del decreto-legge 172/2021, che aveva esteso alle Forze armate l’obbligo vaccinale quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sul caso, aveva chiesto alla Corte di Lussemburgo di chiarire se tale disciplina fosse compatibile con la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tre, in particolare, le questioni sottoposte ai giudici europei: la presunta discriminazione tra personale militare e civile che svolgeva mansioni analoghe, l’asserita discriminazione indiretta nei confronti dei militari contrari alla vaccinazione e la compatibilità con la Carta della sospensione dal servizio senza retribuzione.
Sulla prima questione la Corte osserva che la direttiva 2000/78 tutela esclusivamente le discriminazioni fondate su religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Nel caso in esame, invece, la differenza di trattamento deriva dall’appartenenza a una diversa categoria professionale – personale militare o personale civile – un criterio che non rientra tra quelli contemplati dalla direttiva. Di conseguenza, la normativa italiana non integra una discriminazione diretta ai sensi del diritto dell’Unione.
Ancora più significativo il passaggio dedicato alla seconda questione. Secondo la Corte, il ricorrente non ha fondato il proprio rifiuto su convinzioni religiose, filosofiche o spirituali, ma ha contestato le valutazioni scientifiche e le scelte di sanità pubblica compiute dalle autorità italiane, richiamando studi e documentazione esterna per sostenere l’efficacia dei tamponi in alternativa alla vaccinazione. Un simile dissenso, affermano i giudici, esprime un’opinione personale e non una “convinzione” nel significato attribuito dalla direttiva europea, con la conseguenza che non può beneficiare della tutela antidiscriminatoria prevista dalla normativa dell’Unione.
Respinta anche l’ultima censura, relativa alla sospensione dal servizio senza stipendio e ai suoi effetti sul sostentamento della famiglia del militare. La Corte rileva infatti che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea trova applicazione solo quando uno Stato membro attua il diritto dell’Unione. Poiché, nel caso esaminato, non è stata riscontrata alcuna violazione della direttiva 2000/78 né alcun altro collegamento idoneo a ricondurre la controversia nell’ambito del diritto dell’Unione, non è possibile invocare la Carta per contestare la normativa italiana.
La pronuncia chiarisce così i limiti della disciplina europea in materia di discriminazioni sul lavoro: la direttiva non offre tutela a chi contesta le valutazioni scientifiche o le scelte di politica sanitaria adottate dalle autorità pubbliche, mentre protegge esclusivamente le discriminazioni fondate sui motivi espressamente individuati dal legislatore europeo.