Il ddl Concorrenza 2025 si avvia a essere votato oggi dal Senato senza gli emendamenti discussi in commissione Industria, tra i quali le quattro proposte-fotocopia (6.0.1 Zambito, 6.0.2 Fregolent, 6.0.3 Bergesio e 6.0.4 Durnwalder) che aprono la proprietà delle catene di farmacia agli investitori istituzionali anche quando hanno attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco nonché nella professione medica.
La decisione di andare in Aula con il cosiddetto “testo base” (ossia la versione originaria del ddl) accompagnato dalla richiesta del voto di fiducia da parte del Governo è stata presa ieri nella Conferenza dei capigruppo, una volta constatata la mancanza dei tempi tecnici per discutere anche gli emendamenti. Il fatto è che il Pnrr impegna l’Italia ad approvare il disegno di legge sulla concorrenza entro la fine dell’anno, ma domani al Senato comincia la cosiddetta sessione di Bilancio, riservata all’esame della Manovra per il 2026, e regola vuole che durante tale sessione non si discutano altri progetti di legge, per non mettere a repentaglio i conti della ragioneria.
Esaminate le diverse opzioni, la maggioranza ha optato alla fine per andare avanti e portare in aula il testo “intonso”, facendo decadere tutte le proposte di modifica presentate dai gruppi (incluse le proprie). E tra gli emendamenti depennati, figurano i quattro di cui s’è detto, che avrebbero chiarito e riscritto il perimetro delle incompatibilità previsto dalla legge 362/91.
Per cominciare, all’articolo 7 comma 2 sarebbe stato aggiunto un inciso che avrebbe chiarito una volta per tutte che le incompatibilità a carico di chi detiene quote in una società titolare di farmacie (divieto di svolgere «qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica») riguarda sia la partecipazione diretta, sia quella indiretta.
Sempre all’articolo 7, i quattro emendamenti aggiungevano anche un comma 2bis che avrebbe escluso dalle incompatibilità di cui sopra «gli investitori istituzionali indicati alle lettere da a) ad h) del comma 3 dell’articolo 32 del decreto legge 78/2010», i fondi partecipati da Stato, enti pubblici, organismi d’investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare, enti di previdenza obbligatoria, assicurazioni e intermediari bancari o finanziari.
Infine, i quattro emendamenti proponevano all’articolo 8 della 362/91 (Gestione societaria: incompatibilità) l’eliminazione della lettera b del comma 1, che attualmente vieta a titolari, gestori provvisori, direttori e collaboratori di farmacia di partecipare a una società di capitale cui fanno capo altre farmacie.