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E-fattura, Garante privacy: escludere tutte le prestazioni sanitarie. Resta il B2B

21 Dicembre 2018

L’Agenzia delle entrate dia «idonee istruzioni» a farmacie, medici e altri operatori interessati perché le prestazioni sanitarie siano escluse totalmente dalla fatturazione elettronica, «a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema Tessera sanitaria». E’ l’invito perentorio impartito dal Provvedimento con cui ieri il Garante per la privacy ha risposto al pacchetto di interventi presentato quattro giorni fa dall’Agenzia delle entrate per adeguare la fatturazione elettronica alle prime osservazioni dell’authority, risalenti a metà novembre.

Con il suo ultimo intervento, in sintesi, il Garante lascia chiaramente intendere che le misure messe in campo dalle Entrate ancora non bastano a garantire la necessaria tutela dei dati sensibili. E’ il caso, tra gli altri, dell’articolo 10-bis del decreto fiscale (convertito nei giorni scorsi nella legge 136/2018), che rinvia di un anno l’obbligo della fattura digitale per le prestazioni sanitarie che già vengono inviate al sistema Tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata dei redditi.

«Nel valutare con favore il temporaneo regime derogatorio introdotto» scrive il Garante «si rileva che permangono rilevanti criticità, già oggetto di alcune segnalazioni pervenute a questa Autorità». In particolare, il fatto che l’obbligo della fatturazione elettronica rimanga per le prestazioni sanitarie escluse dalla trasmissione mediante sistema Ts rappresenta per il Garante un «paradosso», perché sono proprio queste «le situazioni ragionevolmente più delicate» in tema di tutela della privacy. «Si ritiene pertanto necessario» conclude il Garante «ingiungere all’Agenzia delle entrate di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema Ts, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica». Le farmacie, in ogni caso, restano soggette all’obbligo della fattura digitale per tutte le transazioni B2B, ossia con i loro fornitori di beni e servizi.