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Pianta organica, Consiglio di stato: discrezionalità comuni non è assoluta

2 Settembre 2026

Il Comune dispone di un’ampia discrezionalità nella pianificazione delle sedi farmaceutiche, ma questa libertà non è illimitata: quando intende modificare una localizzazione già definita, spostando in particolare una nuova farmacia verso un’area già servita da altri esercizi, deve motivare la scelta sulla base delle esigenze della popolazione, del principio dell’equa distribuzione del servizio e di un’adeguata istruttoria. È il principio ribadito dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 6228/2026, pubblicata il 3 agosto, ha respinto l’appello relativo alla localizzazione di una nuova sede farmaceutica in un Comune campano.

La controversia nasce dal concorso straordinario bandito dalla Regione Campania nel 2013 per l’assegnazione delle nuove sedi. I farmacisti risultati assegnatari di una delle sedi istituite in un Comune della provincia avevano individuato alcuni locali dove aprire l’esercizio e ottenuto dall’amministrazione comunale un parere favorevole alla loro ubicazione. La scelta era stata però contestata dalla farmacia confinante, secondo la quale l’indirizzo prescelto non ricadeva nell’area originariamente attribuita alla nuova sede, ma in quella di pertinenza dell’esercizio già esistente.

Il Tar Campania aveva dato ragione alla farmacia ricorrente, rilevando inoltre che il Comune non aveva acquisito i pareri dell’Asl e dell’Ordine dei farmacisti territorialmente competenti. Contro tale decisione gli assegnatari avevano proposto appello, sostenendo tra l’altro che la normativa non richiede più una rigida perimetrazione geo-cartografica delle sedi e che al Comune va riconosciuta un’ampia discrezionalità, vincolata essenzialmente all’equa distribuzione del servizio e alla sua accessibilità da parte dei cittadini.

Il Consiglio di Stato ha però confermato le conclusioni del giudice di primo grado. Innanzitutto, i provvedimenti comunali, benché formalmente qualificati come «pareri» o «attestazioni», avevano nella sostanza l’effetto di modificare i confini delle sedi farmaceutiche e risultavano quindi immediatamente lesivi degli interessi della farmacia ricorrente. Da qui il rigetto dell’eccezione con cui si sosteneva l’inammissibilità del ricorso originario.

Nel merito, Palazzo Spada osserva che la zona originariamente individuata per la nuova sede era destinata a servire una porzione dell’abitato diversa da quella nella quale gli assegnatari volevano insediarsi. La nuova ubicazione, invece, risultava prossima a un’area già servita dalla farmacia confinante. Il via libera del Comune configurava dunque una vera e propria «riperimetrazione» della sede, che avrebbe richiesto i preventivi pareri obbligatori di Asl e Ordine dei farmacisti previsti dall’articolo 2 della legge 475/1968, applicabile secondo i giudici anche alla rideterminazione del perimetro di una sede già istituita.

C’è poi un secondo profilo, particolarmente rilevante per le amministrazioni locali. Il Comune non aveva dimostrato che la precedente localizzazione non rispondesse più alle esigenze del territorio, né che nell’area assegnata mancassero in assoluto locali idonei. Prima di autorizzare una collocazione diversa, avrebbe quindi dovuto svolgere «un’adeguata istruttoria», anziché limitarsi a prendere atto della richiesta degli assegnatari.

Il Consiglio di Stato riconosce che la pianificazione farmaceutica comunale non deve seguire criteri «rigorosamente geo-cartografici»: i confini della sede, in altri termini, non costituiscono una gabbia immutabile. Ma quando una farmacia viene spostata verso una zona già servita, la decisione deve trovare giustificazione nell’entità e nella distribuzione della popolazione, avendo come criterio prioritario l’equa distribuzione degli esercizi sul territorio. Il Comune avrebbe dunque potuto valutare una diversa collocazione, concludono i giudici, ma soltanto attraverso «un atto di revisione motivato quantomeno sul piano generale». Di qui il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del Tar, con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.