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Professioni sanitarie, primo sì della Camera alla riforma degli Ordini

30 Ottobre 2026

Revisione delle competenze e della rieleggibilità degli organi ordinistici (oggi limitata a due mandati consecutivi), possibilità di reiscrizione all’albo per i sanitari radiati durante l’emergenza Covid, purché ricorrano determinate condizioni. Sono due delle novità più rilevanti del disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, approvato in prima lettura dalla Camera con 143 voti favorevoli e 113 contrari. Il provvedimento, che interviene anche sulla responsabilità professionale, sulla formazione e sull’organizzazione del personale sanitario, passa ora al Senato.

Il testo, presentato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, si compone di 11 articoli e affida al Governo il compito di riordinare la disciplina delle professioni sanitarie attraverso uno o più decreti legislativi, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con possibilità di proroga di tre mesi per l’acquisizione dei pareri parlamentari. Prima, tuttavia, il ddl dovrà ottenere il via libera di Palazzo Madama e, qualora venisse modificato, tornare alla Camera per una nuova lettura.

Per quanto riguarda gli Ordini professionali e le rispettive Federazioni nazionali, l’articolo 6 prevede interventi sulle competenze degli organi e sulla scadenza dei mandati, sia ordinari sia straordinari. La delega non definisce ancora nuove durate o limiti, che saranno eventualmente precisati dai decreti attuativi. Prevista inoltre la valorizzazione del ruolo degli Ordini quali organi sussidiari dello Stato e l’introduzione del voto ponderato per le deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, comprese le elezioni delle cariche istituzionali.

Più controversa la disposizione sulla reiscrizione dei professionisti radiati durante la pandemia, rimasta nel provvedimento nonostante le richieste di modifica o stralcio. La possibilità riguarda i sanitari radiati per fatti non dolosi commessi tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, direttamente riconducibili alla scarsità di risorse, alla limitatezza delle conoscenze scientifiche sul Covid o all’insufficiente esperienza del personale impiegato nell’emergenza. La reiscrizione non è automatica: occorre presentare istanza alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie entro 60 giorni, mentre per determinate condanne penali è richiesta la riabilitazione. Escluso ogni diritto a risarcimenti o indennizzi derivante dalla reiscrizione.

Un altro capitolo importante riguarda la responsabilità professionale. Per omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell’esercizio dell’attività sanitaria, la punibilità viene limitata ai casi di colpa grave, estendendo la tutela anche alle ipotesi di negligenza e imprudenza. Nella valutazione della colpa il giudice dovrà considerare anche le carenze organizzative non evitabili dal professionista, la disponibilità delle risorse, le conoscenze scientifiche e le condizioni di urgenza. Criteri analoghi vengono introdotti per l’accertamento della responsabilità civile.

Sul personale sanitario, la delega punta a rendere più attrattivo il Servizio sanitario nazionale, attraverso incentivi professionali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, misure per le aree disagiate e maggiore accessibilità ai dati sanitari per i professionisti coinvolti nell’assistenza. Previsti inoltre interventi sulla formazione continua, sulla certificazione delle competenze, sulla digitalizzazione e sull’impiego dell’intelligenza artificiale in sanità. L’attuazione della delega dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.