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Ricette irregolari, farmacia tenuta a rifondere anche se il medico è stato condannato

19 Giugno 2026

Costituirsi parte civile nel processo penale contro il medico che ha emesso prescrizioni illegittime non solleva la farmacia dal restituire al Ssn le somme indebitamente rimborsate. È il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 4552 del 5 giugno 2026, che ha respinto l’appello di una farmacista titolare della provincia di Latina e confermato l’addebito di circa 204mila euro disposto dall’Asl per la dispensazione irregolare di Pecfent, farmaco a base di fentanyl utilizzato nel trattamento del dolore episodico intenso nei pazienti oncologici.

La decisione dei giudici di Palazzo Spada conferma integralmente la sentenza con cui il Tar Lazio aveva già respinto il ricorso della farmacista. Al centro della vicenda sette ricette del Servizio sanitario nazionale e tredici confezioni del medicinale, dispensate a una paziente oncologica e finite sotto la lente dei Nas nel corso di un’ispezione effettuata nel gennaio 2019.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, durante il controllo i carabinieri del Nas rinvennero sette ricette già timbrate e firmate dal medico prescrittore ma prive dell’indicazione della prescrizione, insieme ai bollini identificativi delle confezioni dispensate. Nel corso dell’ispezione, inoltre, un farmacista collaboratore sarebbe stato sorpreso mentre compilava una delle ricette a nome della paziente, presente in farmacia. Gli accertamenti portarono al sequestro della documentazione e all’avvio di una serie di procedimenti amministrativi e giudiziari.

Sulla base delle risultanze ispettive, la Commissione farmaceutica aziendale dispose l’annullamento delle ricette ritenute irregolari e l’Asl procedette al recupero dell’intero importo corrispondente ai medicinali rimborsati dal Ssn. La farmacia impugnò il provvedimento sostenendo, tra l’altro, di non essere stata adeguatamente coinvolta nel procedimento e di essere estranea ai fatti contestati.

Sul primo punto il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione già adottata dal Tar. I giudici ricordano che il procedimento di annullamento delle ricette irregolari era disciplinato dall’articolo 10 del Dpr 371/1998, cioè dalla convenzione farmaceutica allora vigente, successivamente sostituita dall’Accordo collettivo nazionale entrato in vigore nel 2025. In base a quella disciplina, la Commissione farmaceutica aveva soltanto due possibilità: annullare la ricetta oppure convalidarne il pagamento. Una volta accertata l’irregolarità, l’annullamento comportava automaticamente l’addebito del relativo costo alla farmacia, senza che fosse previsto un contraddittorio preventivo con l’esercizio interessato.

Ma il passaggio più significativo della sentenza riguarda la posizione della farmacia rispetto al procedimento penale instaurato nei confronti del medico prescrittore. Nel frattempo, infatti, il Tribunale di Cassino aveva condannato il sanitario per avere rilasciato ricette non giustificate dalle reali esigenze terapeutiche della paziente e aveva riconosciuto il diritto al risarcimento delle parti civili costituite, tra le quali figurava anche la farmacia.

Secondo la tesi della titolare, tale circostanza avrebbe dovuto escludere o quantomeno attenuare la sua responsabilità nei confronti dell’Asl. Una ricostruzione che il Consiglio di Stato respinge nettamente. I giudici affermano infatti che l’accertamento delle responsabilità penali del medico non incide sull’obbligo della farmacia di restituire al Servizio sanitario le somme corrisposte per ricette irregolari. Eventuali pretese risarcitorie nei confronti del medico costituiscono un rapporto distinto, che potrà essere fatto valere nelle sedi competenti.

La sentenza sottolinea inoltre gli obblighi di vigilanza che gravano sul farmacista convenzionato. Secondo il Consiglio di Stato, la farmacia è tenuta a verificare l’esistenza di prescrizioni ripetute riferite allo stesso paziente, a segnalare situazioni incoerenti o sospette e, in caso di dubbi, a contattare il medico prescrittore per accertare la correttezza della prescrizione e la congruità dei quantitativi richiesti. Un dovere che, osservano i giudici, assume particolare rilevanza quando si tratta di medicinali contenenti oppioidi e soggetti a rigorose condizioni prescrittive.

Con il rigetto dell’appello, il Consiglio di Stato ha quindi confermato definitivamente l’addebito di oltre 203 mila euro disposto dall’Asl di Latina e condannato la ricorrente anche al pagamento delle spese del giudizio.