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Bari, Ordine dei farmacisti: no a defustellazione e pagamento ticket anticipati

16 Giugno 2026

Niente distacco preventivo del fustello e niente riscossione anticipata del ticket, nemmeno quando il farmaco è stato ordinato appositamente per un paziente o accantonato in attesa del ritiro. È il richiamo rivolto alle farmacie dall’Ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani in una circolare diffusa l’11 giugno, con l’obiettivo di chiarire alcuni dubbi interpretativi riguardo alla gestione delle confezioni dispensate in regime di Servizio sanitario nazionale.

Il documento ricorda che il bollino identificativo resta inscindibilmente legato alla confezione del medicinale fino al momento della sua effettiva consegna all’assistito. Di conseguenza, la rimozione del fustello può avvenire solo contestualmente alla dispensazione del farmaco e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

A sostegno di questa interpretazione, l’Ordine richiama l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025. L’articolo 10 dell’Acn stabilisce infatti che il bollino venga staccato dalla confezione consegnata all’assistito e che le relative operazioni siano eseguite all’atto della spedizione della ricetta.

Secondo l’Ordine, la stessa struttura della disciplina convenzionale conferma il principio della contestualità tra dispensazione e gestione del fustello. Da un lato, la liquidazione delle competenze è subordinata alla documentazione che prova l’avvenuta consegna del farmaco; dall’altro, le farmacie sono tenute a trasmettere i dati identificativi delle confezioni effettivamente dispensate, garantendo la piena corrispondenza tra prescrizione, confezione, bollino e richiesta di rimborso.

Analogo ragionamento vale per le quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica. L’Acn prevede infatti che l’eventuale ticket venga riscosso al momento della spedizione della ricetta e, nel caso delle prescrizioni cartacee, annotato sulla documentazione. Per questo motivo, sottolinea la circolare, non è conforme alle disposizioni vigenti incassare anticipatamente il ticket prima della consegna del medicinale.

L’Ordine elenca quindi una serie di comportamenti da evitare: rimuovere il bollino da confezioni non ancora consegnate, detenere confezioni prive del relativo identificativo, conservare i fustelli separatamente dalle confezioni oppure adottare procedure che possano compromettere la tracciabilità del percorso che collega prescrizione, medicinale dispensato e rimborso da parte del Servizio sanitario.

Particolare attenzione viene riservata ai casi in cui il farmaco sia stato richiesto espressamente per un determinato assistito. Anche in queste situazioni, precisa la circolare, il semplice approvvigionamento del prodotto, la prenotazione o l’accantonamento della confezione non equivalgono alla dispensazione e non autorizzano né il distacco preventivo del bollino né l’incasso anticipato della quota a carico del cittadino.

Il documento si chiude con un avvertimento sulle possibili conseguenze di comportamenti difformi. La rimozione anticipata del fustello potrebbe infatti essere oggetto di rilievi durante le verifiche ispettive e configurare irregolarità sotto il profilo convenzionale, amministrativo, disciplinare e, nei casi più gravi, anche penale. Da qui l’invito rivolto a titolari, direttori e collaboratori a verificare che le procedure adottate in farmacia siano pienamente allineate alle disposizioni vigenti, a tutela della tracciabilità del farmaco e della corretta gestione delle risorse del Servizio sanitario nazionale.