In Germania si allarga la casistica per cui le farmacie possono sostituire il medicinale prescritto quando occorre garantire la continuità della terapia. Con l’entrata in vigore dell’ultima parte della riforma delle farmacie, da oggi la deroga non è più legata esclusivamente al servizio di turno: nelle fasce serali, notturne e festive previste dalla normativa, anche una farmacia aperta che non sia di turno può ricorrere alla sostituzione in presenza di un caso urgente quando il medicinale prescritto non è disponibile.
La novità arriva con la modifica dell’Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO), il regolamento tedesco sull’esercizio delle farmacie, e in particolare del paragrafo 17. La disciplina precedente consentiva già, durante il servizio di turno, di dispensare in caso di necessità urgente un medicinale diverso da quello prescritto purché identico per indicazione terapeutica, principi attivi e loro quantità, e comparabile per forma farmaceutica e qualità. La riforma conserva sostanzialmente questi requisiti, ma sgancia la facoltà di sostituzione dal fatto che la farmacia sia di turno.
Vengono così individuate direttamente le fasce orarie nelle quali può essere applicata la deroga: dal lunedì al sabato tra mezzanotte e le 8; dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 24; il sabato dalle 14 alle 24; per l’intera giornata la domenica e nei festivi; dalle 14 alle 24, infine, il 24 e il 31 dicembre. Gli orari, in realtà, non cambiano rispetto al passato: a cambiare è il presupposto, ora è sufficiente che la farmacia sia aperta in quelle fasce.
La maggiore autonomia ha comunque confini precisi. In un caso acuto, per esempio, il farmacista potrà intervenire sulla forma farmaceutica quando ricorrono le condizioni previste, ma non modificare principio attivo e dosaggio. Restano inoltre applicabili, in linea generale, gli accordi di rimborso tra assicurazioni sanitarie e produttori – i cosiddetti Rabattverträge – e le regole previste dall’accordo quadro sulla dispensazione.
Un’altra semplificazione riguarda proprio i medicinali soggetti a tali accordi e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028. Se il prodotto previsto dal contratto di rimborso non è disponibile, la farmacia può dispensare all’assistito un altro medicinale con lo stesso principio attivo, a patto che rispetti i criteri di euivalenza della normativa tedesca e sia il più economico tra quelli disponibili. Non è quindi più necessario verificare preventivamente la reperibilità di tutti i prodotti secondo l’ordine ordinario di dispensazione.
La normativa precisa anche quando un medicinale possa essere considerato indisponibile: la farmacia deve aver effettuato, senza successo e in un intervallo di tempo ragionevole, due richieste di disponibilità a grossisti differenti. Se viene rifornita da un solo grossista, è sufficiente una richiesta.
Le misure fanno parte del più ampio pacchetto di riforma delle farmacie tedesche, completato con la pubblicazione del provvedimento che modifica l’Apothekenbetriebsordnung e altri regolamenti. Il riassetto assegna alle circa 16mila farmacie tedesche e ai loro 160mila addetti maggiori responsabilità nell’assistenza farmaceutica e sanitaria. Tra le altre disposizioni, dal 2028 è prevista anche la rinegoziazione annuale dell’onorario delle farmacie con le casse malattia e viene nuovamente consentita l’applicazione dei normali sconti commerciali da parte di produttori, grossisti e altri fornitori.