filiera

CdS: farmacia in deroga non può appellarsi all’equa distribuzione sul territorio

6 Luglio 2022

La farmacia istituita in deroga al criterio demografico per soddisfare le esigenze di una specifica frazione non può invocare lo spostamento in nome di una più equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, soprattutto se la popolazione complessiva del comune continua a rendere tale farmacia “soprannumeraria”. È il principio sancito dalla sentenza del 17 giugno scorso con cui il Consiglio di Stato ha messo la parola fine a un contenzioso che si trascinava da circa un lustro.

Palcoscenico della vicenda il comune calabrese di Badolato, provincia di Catanzaro, popolazione sotto i tremila abitanti e due farmacie in attività, una istituita in deroga nella frazione a monte (300 abitanti circa) e l’altra aperta in base al criterio demografico nella frazione a valle (circa 2.500 abitanti).

Nel 2017 la Regione dirama un documento d’indirizzo che invita i comuni a rimettere ordine nelle piante organiche delle farmacie a causa di perimetrazioni spesso incerte che rendono difficili trasferimenti e decentramenti. L’amministrazione di Badolato recepisce l’invito e nel gennaio 2018 aggiorna la “zonizzazione” confermando di fatto l’ubicazione della farmacia della frazione a monte. La titolare presenta ricorso al Tar che qualche mese dopo le dà ragione; il comune, nel marzo 2019, aggiorna la perimetrazione ma mantiene distinte le due frazioni, cosicché la farmacista ricorre nuovamente al Tar e vince un’altra volta; nel gennaio 2021 viene approvata una terza delibera, che rivede ulteriormente la pianta organica ma riconferma la separazione tra i due abitati, e scatta così il terzo ricorso, che stavolta però vince il comune.

Decisivo, in tale occasione, il fatto che nel suo provvedimento l’amministrazione abbia circostanziato le ragioni “storiche” per cui era stata istituita la farmacia soprannumeraria: Dal provvedimento, scrivono i giudici, risulta che la farmacia a valle «è stata istituita nel 1967 secondo il criterio demografico, la seconda farmacia invece è stata autorizzata con decreto regionale del giugno 1980 secondo il criterio topografico o della distanza, che permette l’insediamento di ulteriori farmacie in deroga al criterio della popolazione quando lo richiedono particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità». Si tratta in sostanza di «una farmacia istituita in soprannumero al precipuo fine di assicurare l’assistenza farmaceutica agli abitanti del borgo storico, in quanto distante a circa 6 km dalla frazione marina e non adeguatamente collegato». Una circostanza, osserva il Tar, che «fa sorgere, in capo alla farmacia, una speciale destinazione al servizio di quel centro abitato».

Il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento e rigettato il ricorso in appello della farmacista contro la sentenza di primo grado. «L’appellante» osserva la Corte «non è stata in grado di smentire che la sua farmacia è stata a suo tempo istituita in applicazione del criterio “derogatorio”». È incontestato dunque «che le ragioni della deroga suindicata consistevano proprio nella necessità di assicurare un agevole accesso ai servizi farmaceutici» agli abitanti della frazione, un’esigenza legittimamente considerata dal comune «prevalente non solo sulle esigenze imprenditoriali della farmacia ma anche sul criterio della suddivisione demografica». La tutela della popolazione, conclude il Consiglio di Stato, è «l’unica ragione che ha portato all’apertura della farmacia e che consente la altrimenti illegittima sottrazione dell’apertura delle nuove farmacie alla libertà d’impresa».