filiera

Farmacie comunali, rinnovato il Ccnl: aumenti di 220 euro al mese per il primo livello

16 Settembre 2026

Un aumento di 220 euro mensili a regime per il farmacista collaboratore, 30 euro al mese di nuova indennità professionale, 500 euro una tantum per la vacanza contrattuale e un ulteriore riconoscimento economico per i direttori delle farmacie con fatturato superiore al milione di euro. Sono alcuni dei principali contenuti dell’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle farmacie comunali, sottoscritta ieri, 15 settembre, da Assofarm e dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. L’intesa, che dovrà ora passare alla ratifica delle aziende associate e delle assemblee dei lavoratori, avrà validità fino al 31 dicembre 2029.

Sul versante economico, l’incremento retributivo previsto a regime è di 220 euro mensili al primo livello, nel quale è inquadrato il farmacista collaboratore. Al rinnovo si accompagna inoltre un nuovo sistema di automatismi destinato a salvaguardare il recupero di eventuali andamenti dell’inflazione superiori alle previsioni. Per tutti i farmacisti viene poi istituita un’indennità professionale di 30 euro mensili, mentre per i direttori di farmacia con un fatturato annuo superiore a un milione di euro è previsto un ulteriore elemento economico, di importo progressivo.

A copertura del periodo trascorso dalla scadenza del precedente contratto viene riconosciuta anche una una tantum di 500 euro, sempre parametrata al primo livello. Come ha sintetizzato la Fisascat Cisl in un post pubblicato ieri su X, l’accordo punta a «recuperare potere d’acquisto, riconoscere le professionalità e rafforzare diritti e tutele».

Tra le novità più direttamente legate all’evoluzione professionale della farmacia figura anche la regolamentazione del compenso per l’attività vaccinale. Il nuovo Ccnl riconosce dunque sul piano economico una prestazione che negli ultimi anni è entrata stabilmente tra i servizi assicurati dai farmacisti al cittadino.

L’intesa interviene poi sull’organizzazione del lavoro. Viene equiparato il monte ore annuo dei permessi per riduzione dell’orario tra i dipendenti assunti prima e dopo il 2013, superando così la differenziazione prevista dal precedente impianto contrattuale. Secondo la Fisascat, l’intervento si traduce in 32 ore annue aggiuntive di riduzione dell’orario per i lavoratori interessati. Vengono inoltre riviste al rialzo le maggiorazioni per il lavoro straordinario e festivo e introdotte nuove tutele sul part-time.

Sul fronte della maternità, l’accordo migliora il trattamento economico con l’integrazione della retribuzione al 100%, mentre tra le nuove tutele figura anche l’obbligo di una copertura assicurativa per la colpa grave professionale. Il nuovo contratto, inoltre, interviene sul contrasto alle aggressioni e alle violenze nei luoghi di lavoro, tema particolarmente sentito nelle farmacie. L’intesa rafforza le misure di prevenzione e tutela dei dipendenti, chiamando le aziende a intervenire sul piano organizzativo e della sicurezza per ridurre i rischi e proteggere il personale esposto.

Il rinnovo arriva dopo una trattativa lunga e complessa, culminata nello sciopero nazionale del 17 giugno scorso proclamato dalle tre organizzazioni sindacali. Il precedente Ccnl era scaduto il 31 dicembre 2024. L’accordo raggiunto ieri non si limita quindi al recupero salariale del periodo di vacanza contrattuale, ma interviene anche sulla valorizzazione delle professionalità e sulle trasformazioni che negli ultimi anni hanno interessato il lavoro del farmacista nelle aziende comunali.