filiera

Fatturato Ssn, da Trento sentenza su integrativa che accresce il rammarico

3 Luglio 2019

Suscita soltanto nuovo rammarico la sentenza con cui, l’11 giugno scorso, il Tribunale di Trento ha condannato l’Asl della Provincia autonoma a risarcire le farmacie del territorio per gli errori commessi nel computo del fatturato Ssn per un periodo di circa sette anni. Il nodo del contenzioso riguarda l’inclusione o meno dell’integrativa nel conteggio: una sentenza della Corte di appello risalente al 2012 aveva sancito l’esclusione di tale voce dal calcolo del volume d’affari e l’Asl si era uniformata scrupolosamente alla decisione; nel 2015, tuttavia, una sentenza del Tar Sardegna di segno diametralmente opposto convince l’Azienda sanitaria a tornare sui suoi passi e, dal gennaio successivo, rimettere l‘integrativa nel conteggio (con effetto retroattivo sulle annualità precedenti); le farmacie trentine riportano allora l’Asl in Tribunale e ottengono una nuova vittoria, ancora più tonda della precedente perché i giudici ingiungono all’Asl anche il pagamento delle spese legali.

Nella sentenza, di cui riferisce una circolare diffusa da Federfarma lunedì, il sindacato nazionale dei titolari vede un bicchiere mezzo pieno, perché conferma che le modalità di conteggio del fatturato Ssn introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 valgono soltanto sulle dcr di quest’anno. Quindi, le Asl che fino al dicembre scorso hanno incluso l’integrativa dovrebbero essere convinte a rivedere i loro calcoli, una cosa peraltro che Federfarma nazionale ha cercato di fare per tutto il 2018 senza riuscirci.

A vedere il bicchiere mezzo vuoto, invece, la sentenza trentina accresce soltanto il rammarico. Quello, ovviamente, dei titolari di rurali e piccole farmacie che risiedono nelle regioni in cui fino a dicembre l’integrativa era pacificamente esclusa dal fatturato Ssn. E che ora se lo vedono includere proprio per colpa della Legge di Bilancio.

E’ un rammarico che si fa ancora più forte a leggere alcuni passaggi della sentenza di Trento, che motiva l’esclusione dal computo del fatturato di riferimento con la necessità di tutelare le farmacie che operano in zone disagiate: «La disciplina generale in materia di sconti riconosciuti alle farmacie rurali» scrivono i giudici «ha per ratio quella di assicurare la permanenza delle farmacie che assicurino i propri servizi anche in zone che, per essere scarsamente popolate, possono assicurare introiti solo in misura limitata». Di conseguenza, «a fronte di fatturati limitati relativi alla vendita di farmaci, si giustifica il riconoscimento di particolari vantaggi in favore delle farmacie, vantaggi che costituiscano incentivi alla permanenza delle stesse su determinati territori». Dall’inizio dell’anno questi vantaggi non ci sono più.