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Perimetrazione, Cgars: legittima la possibilità di sovrapposizioni tra bacini

31 Maggio 2023

«Non è necessaria una puntuale indicazione dei confini delle nuove sedi di farmacie, poiché nell’economia della disciplina di settore, a seguito della riforma attuata dalla legge 27/2012 che valorizza l’innovativo concetto di “zona”, non si rinvengono prescrizioni cogenti quanto alla definizione esatta dei confini di ciascun esercizio». Lo ha scritto il Consiglio della giustizia amministrativa della regione Sicilia (Cgarsl’equivalente del Consiglio di Stato) nella sentenza del 2 maggio scorso che ha confermato la decisione del Tar riguardo all’ubicazione di una delle farmacie istituite a Caltanissetta dal concorso straordinario.

La vicenda, in particolare, riguarda la sede numero 17, che il comune aveva collocato nella «zona ovest abitato – comprendente le località Contrada Bagno, via Due Fontane». In seguito a interpello espletato nel 2018, la farmacia era stata assegnata a due farmaciste che di lì a poco avevano comunicato all’Asl l’indirizzo dei locali reperiti. Tuttavia, dopo avere richiesto un parere all’Ufficio urbanistica del comune, l’Azienda sanitaria negava l’autorizzazione perché «l’indicazione toponomastica dei locali si discosta da quella indicata nel ddg 2782/2012».

Le vincitrici si erano subito appellate al Tar, che alla fine dello stesso anno aveva accolto il ricorso. La sentenza del Tribunale amministrativo è stata allora impugnata da una farmacia confinante, respinto dal Consiglio della giustizia amministrativa con quest’ultima sentenza.

La scelta del Legislatore statale di attribuire ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie, hanno osservato preliminarmente i giudici siciliani, risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, ossia alla finalità, enunciata dall’articolo 11 del decreto legge 1/2012 (convertito nella legge 27/2012), di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio.

La riforma, in particolare, impone al “pianificatore” comunale di fare riferimento non alla mera fissazione di confini tra le zone riservate alle singole farmacie, bensì all’equilibrio dell’offerta tra le diverse aree di insediamento della popolazione residente e fluttuante, mediante una pianificazione attenta alla copertura dei bisogni individuati per centri di insediamento o di aggregazione, delimitati da precise direttrici di traffico.

Tale pianificazione, quindi, può prendere in considerazione una strada nella sua interezza, in quanto asse viario di collegamento della popolazione fluttuante, oppure prevedere per la stessa una programmazione differenziata rispetto a uno o più quartieri retrostanti, caratterizzati da logiche residenziali, produttive o commerciali meritevoli di diversa considerazione.

Al tempo stesso, spiega la sentenza, una visione statica della zonizzazione non risulta coerente con il nuovo approccio alla regolazione del servizio farmaceutico che ha ispirato la riforma del 2012: l’alleggerimento dell’obbligo dei Comuni di delimitare territorialmente le sedi farmaceutiche (Cons. Stato, sez. III, 1 marzo 2017, n. 959) comporta dunque per le nuove sedi una più estesa possibilità di stabilire i locali, nel rispetto della distanza di 200 metri ancora prevista.

Nella determinazione della relativa “pianta organica”, pertanto, l’autorità pubblica dispone di una discrezionalità amministrativa piuttosto ampia, il cui obiettivo è il soddisfacimento dei bisogni degli utenti (ragion per cui i titolari di farmacie vedono tutelate le loro aspettative solo se le stesse non contrastano con detta finalità).

Orbene, nel più ampio contesto della disciplina e della organizzazione del sistema farmaceutico (del 2012) si è imposto il modello della liberalizzazione delle farmacie con la connessa, contestuale, garanzia di un’equa distribuzione sul territorio delle medesime farmacie, fermo restando che i nuovi esercizi devono poter contare, al pari di quelli già esistenti, su un bacino di utenza potenziale in grado di assicurare condizioni di redditività.

Rimane invece invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal “numero chiuso” delle farmacie, che peraltro implica logicamente la pianificazione della distribuzione degli esercizi sul territorio. E nell’ambito di tale pianificazione, conclude il Consiglio della giustizia amministrativa siciliana, rappresenta un’opzione percorribile quella di «implementare farmacie anche in zone già servite, onde intercettare la maggior domanda, non costituendo di per sé un fattore ostativo la possibile sovrapposizione dei bacini di utenza tra sedi preesistenti e di nuova istituzione».