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Tetto regionale del 20% sulle catene, per il Tar Calabria riguarda soltanto le spa

12 Marzo 2018

Il tetto della Legge sulla concorrenza che limita al 20% delle farmacie presenti in ogni Regione il numero di esercizi acquisibile da ogni singola farmacia «non può che riferirsi ai soli casi di società per azioni che controllano altre società». E lascia dunque fuori «dal proprio campo operativo le persone fisiche e le società di persone titolari di farmacia». E’ quanto sostiene il Tar della Calabria, sede di Catanzaro, nella sentenza pubblicata il 25 gennaio scorso con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di alcuni farmacisti vincitori del concorso straordinario.

La decisione fa notizia per due ragioni: per cominciare, si tratta della prima sentenza della giustizia amministrativa che interviene sulla 124/2017, lasciata sinora “tranquilla” da tribunali e aule giudiziarie (fatta ovviamente eccezione per il Consiglio di Stato, che a dicembre aveva espresso un controverso parere sulle nuove incompatibilità); secondo, le conclusioni cui arrivano i giudici calabresi a proposito di tetto regionale per le catene farà certamente discutere e apre un nuovo fronte di dibattito su un testo che già è fonte di parecchie polemiche.

La vicenda sulla quale interviene la sentenza riguarda tre farmacisti vincitori in forma associata di una delle sedi assegnate al primo interpello calabrese, risalente all’estate scorsa. Il terzetto, però, aveva già vinto in precedenza un’altra farmacia, in Puglia, regolarmente aperta e in attività da circa un anno. La Regione Calabria, così, aveva emanato nel luglio 2017 un decreto dirigenziale che – richiamate le incompatibilità di cui alla legge 362/91 – ricordava il divieto di possesso di quote societarie a chi è già titolare di altra sede farmaceutica. I tre farmacisti hanno quindi impugnato il provvedimento, ma si sono visti respingere il ricorso dal Tar di Catanzaro perché «manifestamente infondato».

La ratio del divieto, affermano nella sentenza i giudici calabresi, è quella «di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie»; inoltre, «la possibilità di partecipare al concorso straordinario in due Regioni risponde alla finalità di favorire l’accesso alla titolarità da parte di un più ampio numero di aspiranti, ma non implica anche la possibilità di una duplice assegnazione di sedi».

Infondata, infine, anche la tesi dei ricorrenti secondo la quale la Legge sulla concorrenza ha di fatto abrogato le incompatibilità a carico dei soci di società di gestione e ha posto come unico limite alla proprietà di quote societarie il tetto regionale del 20%: tale tetto, sostiene la sentenza, «non può che riferirsi ai soli casi di società per azioni che controllano altre società, lasciando quindi fuori dal proprio campo operativo le persone fisiche e società di persone titolari di farmacia», sulle quali dunque continuano a gravare le incompatibilità di cui alla 362/91. Come si dice in questi casi, il dibattito è aperto.