professione

Incompatibilità, confermati paletti tra co-titolarità e altro rapporto di lavoro

22 Luglio 2020

La co-titolarità della farmacia ottenuta tramite concorso straordinario esclude qualsiasi altro tipo di lavoro pubblico o privato, secondo le incompatibilità dettate dall’articolo 8 della legge 362/1991. E’ quanto sancisce la sentenza del Consiglio di Stato (04634/2020 del 20 luglio) che respinge l’appello di due farmaciste vincitrici in forma associata del concorso del 2012, alle quali il Comune di Roma aveva prima concesso e poi revocato l’autorizzazione all’apertura della sede assegnata al primo interpello laziale.

La vicenda era finita sotto i riflettori perché si trattava di uno dei primi contenziosi sorti dopo l’entrata in vigore della Legge sulla concorrenza e il successivo parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato (69/2018) sulle cause di incompatibilità a carico dei soci di capitale. All’origine della revoca dell’autorizzazione – disposta dal Comune di Roma nel marzo 2018 – c’è infatti la docenza universitaria di una delle due titolari, mantenuta anche dopo l’apertura della farmacia e inconciliabile con la titolarità.

Le farmaciste avevano impugnato il provvedimento di revoca davanti al Tar Lazio sostenendo che la docente è un semplice socio di capitale, non è coinvolta nella gestione della farmacia e pertanto nei suoi confronti non si applicano le incompatibilità previste dalla 362/1991. I giudici però avevano respinto le argomentazioni delle ricorrenti, in base a valutazioni che in appello il Consiglio di Stato ha integralmente confermato.

Il concorso straordinario, recita la sentenza, è regolato da una «disciplina speciale che prevede la co-titolarità e la co-gestione in caso di partecipazione associata». In particolare, «la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni», e tale titolarità «resta congiuntamente in capo ai soci». L’autorizzazione all’apertura rilasciata dal Comune, quindi, «dovrà intendersi unica pro indiviso e strettamente personale», ragione per cui «l’allegata estraneità della docente alla conduzione della farmacia non è consentita dal quadro normativo vigente».

La co-titolarità dei vincitori, chiarisce ancora il Consiglio di Stato, non impedisce agli stessi di costituire una società di capitali con cui gestire la farmacia vinta nel concorso, «purché sia pienamente rispettata la chiara prescrizione incentrata sulla conservazione della gestione paritaria per tre anni da parte dei soggetti che, associandosi, hanno partecipato al concorso». In sostanza, il farmacista che con i propri titoli contribuisce al punteggio della partecipazione associata deve poi essere titolare a tutti gli effetti della farmacia vinta e non può limitarsi al ruolo di mero socio di capitale.