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Tar: illegittimo che le farmacie ripianino in proporzione al margine

29 Settembre 2018

Le farmacie del territorio non possono essere chiamate a ripianare gli sfondamenti della spesa farmaceutica territoriale in misura proporzionale al margine di spettanza fissato dalla legge, quando di fatto sconti Ssn e altre misure (come il payback a carico delle aziende produttrici) riducono «fortemente» tale margine. E’ quanto afferma la sentenza con cui, l’altro ieri, il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da Federfarma nel 2009 e dichiarato l’illegittimità della determina Aifa datata 3 novembre 2008. Fatti salvi eventuali appelli dell’Agenzia davanti al Consiglio di Stato, quella dei giudici laziali è una sentenza di grande importanza per i farmacisti titolari: il provvedimento bocciato, infatti, dà attuazione al decreto legge 159/2007 e stabilisce che in caso di eventuali sfondamenti della spesa farmaceutica territoriale (cioè convenzionata più diretta-dpc) i soggetti della filiera provvedono a coprire di tasca propria, ciascuno in proporzione alle sue spettanze di legge.

Quella esaminata dal Tar, in sostanza, è una sorta di “determina-quadro”, che ritorna in tutti gli interventi varati dall’Aifa negli anni successivi, quando la spesa farmaceutica ha chiuso in “rosso”. E’ vero che finora le farmacie non hanno mai dovuto coprire di tasca propria uno sfondamento (nel 2013 erano state chiamate a farlo ma sono poi state rimborsate), ma il valore della sentenza riguarda anche il futuro: l’Aifa dovrà riscrivere la determina e nel farlo non potrà ignorare i paletti fissati dai giudici. Quali? Per cominciare, viene accolta la tesi di Federfarma secondo la quale le farmacie non possono essere chiamate a ripianare in proporzione al margine teorico di legge (nella sentenza si fa riferimento al 26,70% in vigore all’epoca della delibera, oggi è il 30,35%): l’Aifa, dice il Tar, deve «tener conto che tale margine si è fortemente ridotto in forza sia della sommatoria degli sconti obbligatori che i farmacisti sono obbligati a praticare a favore del Ssn, sia delle precedenti misure di payback (con successivi tagli ai prezzi, ndr)».

Poi c’è la legittimità del decreto 159/2007: nel suo ricorso, Federfarma accusa la legge di incostituzionalità, perché addossa alle farmacie il ripiano di una spesa sulla quale non hanno alcuna facoltà di intervento e dunque nessuna responsabilità. Sul punto i giudici laziali non si esprimono ma ne dichiarano «l’assorbimento» con la decisione precedente. Da un punto di vista tecnico non equivale a un accoglimento esplicito delle argomentazioni di Federfarma, ma – spiega a FPress Piermassimo Chirulli, componente del collegio che ha assistito la Federazione nel procedimento – l’Aifa non potrà non tenerne conto quando dovrà riscrivere la determina. «Sono molto soddisfatta per l’esito di questo ricorso che presentammo nel 2009» commenta Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia «ci siamo sempre battuti per ottenere che sconti e trattenute venissero considerati nel computo del ripiano a carico delle farmacie».