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Federfarma bocciata da Tar Sicilia su trasferimenti delle sovrannumerarie

18 Aprile 2019

E’ inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso di Federfarma contro il decreto assessorile della Regione Sicilia che dà attuazione alla legge regionale sul trasferimento delle farmacie sovrannumerarie. Lo dice il Tar di Palermo in una sentenza, depositata il 12 aprile scorso, che merita di essere letta non tanto per il suo esito quanto piuttosto per la norma contestata, ossia l’articolo 44 della legge regionale 16/2017. La disposizione, riguardante “Criteri e procedure per il trasferimento delle farmacie eccedenti non sussidiate dei piccoli centri”, allarga sensibilmente il recinto tracciato a livello nazionale dall’articolo 2, comma 2bis, della 475/68: qui le farmacie che possono aspirare al trasferimento sono quelle ubicate nei comuni con popolazione inferiore ai 6.600 abitanti, nella legge siciliana il tetto sale a 12.500. La 475/68, inoltre, pone a carico del titolare che si trasferisce una tassa di 5mila euro, nella legge siciliana l’esborso cresce a 20mila euro.

La differenza di parametri, è la tesi con cui Federfarma ha impugnato il decreto attuativo, danneggerebbe i titolari di farmacia perché preclude l’organizzazione di nuovi concorsi (le sedi di nuova istituzione sarebbero opzionate da una platea ben più ampia di aspiranti al trasferimento) e minaccia di alterazione i bacini di utenza delle farmacie ubicate nei comuni dove potrebbero spostarsi gli esercizi in sovrannumero.

Il Tar non ha neanche esaminato le considerazioni di Federfarma e ne ha bocciato il ricorso per difetto di legittimazione. I giudici amministrativi, in altre parole, hanno contestato «l’interesse collettivo unitario» del sindacato, in altre parole la sua idoneità a rappresentare e difendere la categoria dei titolari nel suo insieme. A giudizio del Tar, infatti, la disposizione impugnata mette in contrapposizione gli interessi di una parte dei farmacisti (quelli interessati a trasferirsi) con quelli di chi invece ritiene di esserne svantaggiato. La ricorrente, in altri termini, «si duole di una norma, e del relativo provvedimento attuativo, oggettivamente inidonei a ledere gli interessi dell’intera categoria», quando invece «la loro rappresentatività e tutela costituisce la condizione indispensabile affinché sussista la legittimazione ad agire» del sindacato.