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Non sostituibilità sulla ricetta, in Francia giro di vite contro i medici

20 Novembre 2019

E’ giro di vite, in Francia, sui casi che consentono al medico di apporre in ricetta la dicitura “non sostituibile”. A impartirlo il decreto del ministero della Salute pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dall’inizio del nuovo anno: il provvedimento – che ha ricevuto parere favorevole anche dall’Ansm, l’equivalente transalpino dell’Aifa – fornisce un elenco puntuale delle condizioni che consentono ai curanti di escludere la sostituzione in farmacia del prodotto prescritto. Tre, in sostanza, i casi autorizzati:

  • quando la prescrizione riguarda farmaci con un margine terapeutico ristretto per i pazienti che sono effettivamente stabilizzati (sono però esclusi i principi attivi lamotrigina, pregabalin, zonisamide, levetiracetam, topiramato, sodio valproato, levotiroxina, micofenolato mofetile, buprenorfina, azatioprina, ciclosporina, everolimus e micofenolato di sodio);
  • quando il paziente è un bambino di età inferiore a 6 anni e, a parte l’originator, non c’è in commercio un farmaco generico con la stessa formulazione.
  • quando sussiste una controindicazione dimostrata a un eccipiente presente in tutti i farmaci generici disponibili, mentre il farmaco originatore non lo contiene.

Il medico prescrittore, dispone ancora il decreto, non deve più riportare a penna la non sostituibilità. E’ però tenuto a specificare sulla ricetta il motivo per cui ricorre alla diicitura: “non sostituibile (MTE)” se si verifica il primo dei casi enunciati dal provvedimento, “non sostituibile (EFG)” nel secondo e “non sostituibile (CIF)” nel terzo. Dal primo gennaio i medici potranno vietare la sostituibilità soltanto ricorrendo a una di queste tre diciture.