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Esenzione iva in farmacia: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

21 Maggio 2021

I tamponi antigenici e i test sierologici erogati dalle farmacie sono esenti iva con diritto alla detrazione, a prescindere dall’intervento di personale medico o infermieristico. E’ il chiarimento che arriva dall’Agenzia delle Entrate riguardo alle disposizioni emanate durante l’emergenza: con la Risposta 354/2021, in particolare, l’Agenzia ribadisce che le prestazioni di servizio esonerate da Iva dall’articolo1, comma 452, della Legge di Bilancio 2021 sono soltanto quelle direttamente connesse alla cessione di strumentazione per diagnostica covid-19 in vitro, nel rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva 98/79/CE e in conformità ai codici Taric individuati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la circolare 9/D/2021; l’esenzione, prosegue il chiarimento delle Entrate, è speciale e prevale sempre su quella generale dell’ articolo 10 del Dpr 633/72.

Dall’Agenzia poi arriva anche un chiarimento in materia di cessione di soluzioni idroalcoliche che rispettano la finalità sanitaria e quindi sono esenti iva fino a quando la destinazione alimentare o cosmetica non risulta dalla natura dell’acquirente o dal suo settore di attività. Nella Consulenza giuridica 5/2021, in particolare, l’Agenzia ribadisce che la finalità sanitaria sottesa ai beni elencati nell’articolo 124 del Decreto legge 34/2020 è da ritrovarsi «in via generale e in modo oggettivo» nella natura dei beni, e non nella finalità che gli stessi possono avere al momento della destinazione finale.

Si tratta di una precisazione che porta con sé due conseguenze:

  1. Le cessioni precedenti all’individuazione della destinazione finale sono esonerate.
  2. In sede di verifica e di individuazione dell’utilizzo non sanitario della soluzione idroalcolica è possibile, se non desumibile dalla natura del cessionario o dal settore di attività, produrre ogni altro documento utile.

Agnese D’Amico, www.datafarma.it