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Fine emergenza, decreto in Gazzetta. Le novità su mascherine e tamponi

28 Marzo 2022

Ora c’è la conferma ufficiale: con la fine di marzo cessa l’efficacia dei protocolli e delle disposizioni sul prezzo calmierato di tamponi e mascherine, chirurgiche e ffp2. E’ infatti uscito sulla Gazzetta ufficiale del 24 marzo il decreto legge 24/2022 che fissa le procedure per l’uscita dallo stato di emergenza. Dalle disposizioni, scriv Federfarma in una circolare pubblicata ieri, «devono ritenersi non più applicabili dal primo aprile» l’Ordinanza 11/2020 del Commissario Arcuri sul prezzo calmierato delle mascherine chirurgiche e il Protocollo d’intesa del 3 gennaio 2022 sul calmieramento delle ffp2.

Dal primo aprile, parimenti, non sono più vendibili le mascherine chirurgiche con etichettatura diversa dall’italiano, mentre quelle con etichettatura in italiano ma autorizzate in deroga alle vigenti disposizioni dall’Istituto Superiore di Sanità sono vendibili sino al 31 maggio. Sono commercializzabili sino alla stessa data anche le ffp2 e 3 la cui etichettatura non è in italiano ma in altra lingua dell’Unione europea, mentre termina con la fine di marzo la vendibilità dei dpi autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni dall’Inail in base all’articolo 15 del decreto 18/2020.

Dal primo aprile torna anche il prezzo libero sui tamponi antigenici: scadono infatti con la fine dell’emergenza il protocollo d’intesa e la normativa per il calmieramento dei test rapidi. Restano invece in le disposizioni dell’articolo 1, comma 418, della Legge di Bilancio 2021 che consentono alle farmacie aperte dotate di spazi idonei di effettuare antigenici e sierologici, così come la normativa che autorizza la farmacia a caricare i dati sulle piattaforme regionali per l’emissione del green pass. «Federfarma» avverte tuttavia la circolare «ha appreso che il Ministero sta valutando l’opportunità di prorogare oltre la fine di marzo alcune disposizioni del protocollo».

Infine, dal primo aprile non si applica più l’Ordinanza della Protezione civile del 19 marzo 2020 sull’invio del promemoria dematerializzato. Faranno quindi riferimento le disposizioni dell’articolo 3 bis del decreto ministeriale 2 novembre 2011, che autorizza il medico a rilasciare il promemoria in modalità cartacea oppure inviarlo tramite Sistema Ts (Sac o Sar), Fse, posta elettronica o Sms. Non sarà più possibile comunicare gli estremi della ricetta per telefono né utilizzare sistemi di messaggistica come Messenger, Whatsapp, Instagram o altro.