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Fisco, vendite delivery escluse dalla certificazione dei corrispettivi

13 Ottobre 2020

Le “Vendite Delivery” sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi anche telematica. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 416 del 28 settembre 2020: le “Vendite Delivery” rientrano nel commercio elettronico indiretto in quanto l’ordine, il pagamento dei beni da acquistare e la stipula del contratto di vendita sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali.

Le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non è fatta espressa richiesta dal cliente al momento dell’operazione), né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Tuttavia, i corrispettivi derivanti dalla vendita dei relativi prodotti devono essere annotati nel registro.

Anche le farmacie che hanno attivato il servizio di vendita online, nella loro attività di “Vendita Delivery” sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, telematica o meno. Pertanto, non sono sottoposte a nessun obbligo di emissione di documento fiscale, ma saranno tenute produrre fattura elettronica in caso ci sia sia una espressa richiesta da parte del cliente in fase di acquisto, oppure venga inserito nell’ordine almeno un farmaco o un dispositivo medico detraibile o ancora l’ordine venga effettuato da un’azienda con partita iva.

Agnese D’Amico, Datafarma