La discrezionalità riconosciuta ai Comuni nella pianificazione delle sedi farmaceutiche non è illimitata e può configurare un eccesso di potere quando istruttoria e motivazione non danno conto degli effettivi bisogni della collettività. Il rispetto del parametro demografico non è sufficiente: occorre considerare anche le necessità di accesso al servizio nelle diverse zone del territorio, le caratteristiche ambientali e topografiche e le condizioni della viabilità. È il principio ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza 7929/2026, pubblicata il 2 novembre, con la quale la terza sezione ha confermato l’annullamento della delibera di un Comune emiliano che aveva istituito una seconda sede farmaceutica esercitando contestualmente il diritto di prelazione.
La vicenda riguarda un centro di circa 5.300 abitanti, nel quale l’amministrazione comunale aveva deciso, nel 2024, di istituire una seconda farmacia da collocare in un immobile di proprietà pubblica, a circa 200 metri dall’unico esercizio esistente e dunque in posizione centrale rispetto al territorio comunale. Il progetto prevedeva l’integrazione della nuova farmacia con ambulatori destinati alla medicina di gruppo e la possibilità di ricavare dalla gestione diretta entrate da destinare al finanziamento di altri servizi comunali.
Contro la delibera aveva presentato ricorso la titolare della farmacia esistente, ottenendo nel novembre 2025 una pronuncia favorevole dal Tar dell’Emilia-Romagna. Il Comune aveva quindi impugnato la decisione, sostenendo che l’istituzione della seconda sede fosse consentita dal rapporto demografico previsto dalla legge 475/1968 e rispondesse all’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la capillarità del servizio.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, condividendo il ragionamento dei giudici di primo grado. Il criterio demografico, osserva la sentenza, consente di determinare il numero delle farmacie, ma la loro localizzazione deve rispondere alle finalità indicate dall’articolo 2 della stessa legge: assicurare un’equa distribuzione sul territorio e garantire l’accessibilità anche ai cittadini residenti nelle aree meno popolate.
Nel caso esaminato, invece, il Comune non aveva documentato nuove esigenze di copertura farmaceutica, né dimostrato un incremento dei bisogni assistenziali, per esempio legato alla presenza di anziani o altre categorie fragili. L’affermazione secondo cui la nuova apertura avrebbe migliorato la capillarità del servizio era dunque rimasta priva di adeguato supporto istruttorio.
A pesare sulla decisione anche la localizzazione prescelta. L’Azienda sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei farmacisti avevano espresso parere favorevole all’istituzione della seconda farmacia, suggerendo però di collocarla in una frazione periferica, dove operava soltanto un dispensario farmaceutico (affidato alla prima farmacia). Il Comune aveva preferito mantenere quest’ultimo e concentrare entrambe le farmacie nel capoluogo.
Una scelta giudicata irrazionale dai magistrati, che ricordano come il dispensario costituisca un presidio suppletivo rispetto alla farmacia e non possa essere mantenuto strumentalmente per giustificare una diversa distribuzione delle sedi.
Ulteriore elemento critico è risultato il fatto che l’amministrazione avesse individuato l’immobile destinato alla nuova farmacia prima ancora di deliberarne l’istituzione e di acquisire i pareri sulla distribuzione territoriale del servizio. Secondo il Consiglio di Stato, la finalità perseguita era soprattutto quella di dotare il programmato poliambulatorio di una farmacia comunale capace di sfruttarne l’indotto economico.
«Scopo della legge è agevolare l’accesso al servizio farmaceutico attraverso l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio» sottolineano i giudici, non consentire al Comune di perseguire obiettivi ulteriori, per quanto collegati al potenziamento dei servizi sanitari.
Da qui il rigetto dell’appello e la conferma dell’annullamento della delibera comunale, con compensazione delle spese di giudizio.